La prescrizione presuppone l'inerzia ingiustificata del titolare del diritto: essa, quindi, non opera, quando sopraggiunge una causa che giustifichi l'inerzia stessa, così come nel caso in cui l'inerzia stessa venga meno. Abbiamo in questi casi gli istituti della sospensione e della interruzione della prescrizione, le quali possono essere rilevate d'ufficio dal giudice, sulla base di prove solitamente acquisite dagli atti, senza necessità di domanda di parte.
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