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MODIFICAZIONI SOGG. ATTIVEDEL RAPP. OB., MODIFICAZIONI SOGG. PASSIVE DEL…
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1. Privativa: l'accettazione da parte del delegato libera il delegante che non è più tenuto ad adempiere nei confronti del suo creditore originario (novazione soggettiva)
2. Cumulativa: il delegante rimane obbligato in solido con il delegato ma gode del beneficio della preventiva escussione. Preventivamente il creditore deve esistere il delegato, soltanto nel caso in cui il delegato non paghi, allora potrà rivolgersi al delegante.
3. Liberatoria: estinzione di tutte le garanzie connesse al credito, a meno che colui che le ha prestate non consenta a mantenerle.
Qualora il delegatario non liberi il delegante, non si ha novazione soggettiva: il nuovo debitore si aggiunge a quello precedente e se il delegato non effettua il pagamento il delegatario può rivolgersi al delegante.
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La cessione comporta che il cessionario acquisti il credito a titolo derivativo, con tutte le qualità, le garanzie e gli accessori che il credito aveva prima che intervenisse la cessione.
- Delegazione di pagamento: l’accordo è fra il debitore (delegante) e terzo (delegato), con cui quest’ultimo è invitato ad eseguire una prestazione a favore del creditore (delegatario).
Il delegato non è tenuto ad accettare l’incarico, a meno che, secondo gli usi, sia tenuto a farlo.
- Delegazione di debito: il debitore (delegante) assegna al proprio creditore (delegatario) un nuovo debitore (delegato), che si obbliga verso il creditore
- Interno: accollante assume il debito dell’accollato verso il creditore senza che l’accollatario aderisca alla convenzione. Il cred. non ha alcun diritto verso l’accollante e non è a conoscenza di questa dichiarazione
- Esterno: accollatario aderisce alla convenzione. L’accordo che intercorre tra le due parti viene esplicitato al cred. che, nel momento in cui accetta, può pretendere direttamente l’adempimento dall’accollante.
In questo caso può essere cumulativa o privativa a seconda che il creditore decida di liberare o meno il debitore originario.
- Legale: assunzione cumulativa del debito in capo ad un terzo per effetto della legge
Funzione: con un unico pagamento, quello del delegato nei confronti del delegatario, si estingueranno simultaneamente due rapporti: invito, accettazione e promessa
4. Causale: quando il delegato, obbligandosi verso il delegatario, menziona il rapporto di provvista sottostante, oppure il rapporto di valuta, o entrambi rifiutandosi di estinguere il pagamento.
5. Astratta: non viene menzionato il rapporto di provvista o di valuta. Le eccezioni fondate su di essi non possono essere opposte dal delegato al delegatario: il primo deve comunque effettuare il pagamento al secondo, salvo il caso che manchino entrambi i rapporti.