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MORA DEL DEBITORE, MORA DEL CREDITORE, EFFETTI, Non sono più dovuti gli…
MORA DEL DEBITORE
Situazione che può verificarsi quando il debitore non esegue, ingiustificatamente, la prestazione nel termine stabilito per l’adempimento. Non vi è mora del debitore quando il ritardo sia giustificato. Non si ha mai ritardo nelle obbligazioni negative
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2. Mora ex persona: il deb. è in mora attraverso un’intimazione formale ad adempiere sebbene tardivamente. Può essere fatta attraverso ufficiale giudiziario o attraverso atto scritto come una lettera raccomandata.
MORA DEL CREDITORE
Ingiustificato rifiuto del creditore di ricevere la prestazione offerta dal debitore o di mettere il debitore in condizione di non poterla eseguire. Il debitore è obbligato ad eseguire la prestazione, ma non ha il diritto di eseguire la stessa.
Il creditore ha diritto di ricevere l’esatta prestazione, ma non è obbligato a riceverla.
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Persistendo la mora del cred., il deb. può ottenere di liberarsi dall’obbligazione attraverso il deposito dei beni per cui c’è stata l’offerta reale o per intimazione. Il deposito che ha per oggetto titoli di credito o somme di denaro si esegue presso la cassa depositi e prestiti.
Il deposito di cose mobili diverse dal denaro si esegue presso stabilimenti di pubblico deposito.
Gli effetti della mora si verificano dal giorno dell’offerta, se questa è dichiarata valida con sentenza passata in giudicato o se è accettata dal creditore: gli effetti non si verificano qualora il giudice accerti che il rifiuto era giustificato
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- Non sono più dovuti gli interessi.