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PERSONA OFFESA, :red_flag: Direttiva 29/2012: la nuova direttiva definisce…
PERSONA OFFESA
CHI?
Art.90 diritti e facoltà della persona offesa dal reato: La persona offesa dal reato è il titolare dell’interesse giuridico protetto da quella norma incriminatrice che si assume sia stata violata dal fatto di reato.
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NB: Se una persona sia deceduta in conseguenza del reato, le facoltà e i diritti previsti in favore della persona offesa sono esercitati dai prossimi congiunti. :!!:
La nozione di P.OFFESA si estende al minore di anni 18 che assiste ai maltrattamenti contro familiari o conviventi.
Per vittima si intende il soggetto che ha subito la condotta illecita sulla propria persona. La persona offesa dal reato può esercitare i diritti e le facoltà riconosciuti dal medesimo articolo. (Tra cui: poteri sollecitatori-presentazione di memorie-indicazione mezzi di prova) :red_flag:
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:red_flag: Direttiva 29/2012: la nuova direttiva definisce «vittima» sia «una persona fisica che ha subito un danno, anche fisico, mentale o emotivo, o perdite economiche che sono stati causati direttamente da un reato», che «un familiare di una persona la cui morte è stata causata direttamente da un reato e che ha subito un danno in conseguenza della morte di tale persona».