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GIURISDIZIONE&GARANZIE, :red_flag: ASTENSIONE o RICUSAZIONE: sono…
GIURISDIZIONE&GARANZIE
TIPI DI G
G.PENALI ORDINARI
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CASSAZIONE
Per impugnare le sentenze per motivi di illegittimità, controllo sull'osservanza della legge e motivazioni del G inferiore.
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G.PENALI SPECIALI
G MILITARI: i tribunali militari in tempo di pace per reati militari commessi da appartenenti alle forze armate. (Corte di appello militare).
TRIB.COSTITUZIONALE: per giudicare il PDR per reati di alto tradimento e attentato alla costituzione.
GIURISDIZIONE
Funzione dello stato consistente nell'applicazione della legge al caso concreto, da parte di un G terzo o l'organo che la svolge. In ambo i casi è imparziale e indipendente.
POTERE DI TIPO
DIFFUSO: frazionato in pù organi, ciascuno dei quali ha una competenza limitata.
COME FUNZIONANO
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:green_cross: eccezione: sono org.giud. speciali quelli che hanno competenza a giudicare solo alcune persone e che sono composti da magistrati speciali cioè NON appartenenti all'ord.giudiziario. (art.108 c2 cpp) :red_flag:
Indica l'insieme delle regole che permettono di distinguere i procedimenti di competenza della magistratura ordinaria da quella speciale
Garanzie costituzionali
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Art.111 c2 C TERZIETÀ E IMPARZIALITÀ DEL G: Ogni processo si svolge nel contraddittorio in condizioni di parità dinanzi a un G terzo e imparziale
Fondata su 4 principi:
1) Soggezione alla legge -> leggi chiare e precise che indichino quali fatti sono reato e quali poteri processuali siano da esercitare onde assicurare la separazione delle funzioni (esecutiva e legislativa)
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3) Terzietà&Equidistanza -> nessun legame con le parti in giudizio ne con l'oggetto del procedimento
4) Presenza di garanzie procedimentali come astensione, ricusazione o l'istituto della rimessione
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CAPACITÀ&INCAPACITÀ
I 3 commi dell'articolo 33 indicano requisiti indispensabili per l'esercizio della legittima funzione giudicante:
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c3 NON si considerano altresì attinenti alla capacità del giudice, né al numero dei giudici, le disposizioni sull'attribuzione degli affari penali al tribunale collegiale o monocratico. :forbidden:
c2 NON si considerano attinenti alla capacità del giudice le disposizioni sulla destinazione del giudice agli uffici giudiziari e alle sezioni :forbidden:
Consiste nell'incapacità di svolgere una determinata funzione in relazione a un determinato provvedimento e sono motivo di ricusazione o astensione per :red_flag: rilevabili ex ante per ragioni di:
Atti compiuti nello stesso procedimento -> emesso decreto di condanna, provvedimento conclusivo, aver pronunciato sentenza o deciso sull'imp. di non dar luogo a procedere
Eccetto x il G che si è limitato all'assunzione della prova in incidente probatorio può pronunciarsi sul rinvio a giudizio :!:
Incompatibilità per funzioni -> Il magistrato giudicante ha svolto una funzione che deve restare distinta da quella del G inquirente.
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:red_flag: ASTENSIONE o RICUSAZIONE: sono rimedi ex post che consentono di rimuovere un G in presenza di situazioni che ne compromettono l'imparzialità.
-Astensione: obbliga il G a chiedere di essere dispensato dallo svolgimento delle funzioni di G.
-Ricusazione: istituto che permette alle parti di accertare le situazioni nelle quali appare pregiudicata l'imparzialità del G, laddove questo non si sia astenuto
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ASTENSIONE: la dichiarazione è valutata da un altro G, è accolta se si accerta che esistono situazioni che mettono in pericolo l'imparzialità :warning:(NO automaticamente :forbidden:)