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OBBLIGAZIONE, COMPORTAMENTO SECONDO CORRETTEZZA ART. 1175 C.C. - Coggle…
OBBLIGAZIONE
rapporto giuridico in cui un soggetto (debitore) è tenuto ad un comportamento (prestazione) nei confronti di un altro soggetto (creditore). LIBRO 4°.
PRESTAZIONE: l'obbligazione ha un oggetto: carattere patrimoniale, suscettibile di valutazione economica. traducibile in valore.
ART. 1173 C.C.
- CONTRATTO: pagare il prezzo del bene acquistato nel contratto di vendita. accordo che va a estinguere un rapporto giuridico patrimoniale
- FATTO ILLECITO: obbligazione di risarcire il danno cagionato
- OGNI ALTRO ATTO O FATTO IDONEO A PRODURRE IN CONFORMITÀ' ALL'ORDINAMENTO GIURIDICO: promessa del pubblico; arricchimento senza causa. ETEROGENEA: ricomprende atti diversi dal contratto e fatti diversi dal fatto illecito
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- DARE, CONSEGNARE, RESTITUIRE: pagamento di una somma di denaro o consegna di una cosa. obbligazione di genere/obbligazione di specie
- DI NON FARE: non facere. comportamento omissivo (art. 1379 c.c.) divieto di alienazione
- DI FARE (FACERE): obbligazione di mezzi, obbligazioni di risultato
- DI CONTRATTARE: contratto per via del quale due parti si obbligano a concludere un futuro contratto in cui predeterminano il contenuto del contratto da concludere
- DI GARANZIA: hanno ad oggetto l'assunzione di un rischio.
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