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LEGGE 833/1978, CRITERI E REGOLE PER L'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI ,…
LEGGE 833/1978
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ART. 1
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L'ATTUAZIONE AVVIENE A MEZZO DI PIU' SOGGETTI, STATO REGIONI E ENTI LOCALI CON PARTECIPAZIONE CITTADINI
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LEA
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ORGANIZZAZIONE
LA REGIONE è TITOLARE DEL SERVIZIO, L'ENTE STRUMENTALE SONO LE ASL
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ASL
REGIONE E' TITOLARE DEL SERVIZIO, L'ENTE STRUMENTALE PER L'EROGAZIONE E' LA ASL
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NELLE TRE DIMENSIONI
PREVENZIONE, ASSISTENZA DISTRETTUALE E ASSISTENZA OSPEDALIERA
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TRASFORMAZIONE DA ORGANO INDIRETTO, STRUTTURA OPERATIVA DEL COMUNE
A ENTE STRUMENTALE REGIONALE, DOTATO DI PERSONALITA' GIURIDICA DI DIRITTO PUBBLICO ED AUTONOMIA
DOTATA DI AUTONOMIA ORGANIZZATIVA, GESTIONALE, TECNICA, AMMINISTRATIVA, PATRIMONIALE E CONTABILE