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IL TENTATIVO (2) - Coggle Diagram
IL TENTATIVO (2)
DOLO
il tentativo è configurato solo come doloso, non si lascia spazio alla responsabilità per colpa
Oggetto del dolo: è la realizzazione del delitto tentato (non c'è diff. con delitto consumato) cioè un comportamento/fatto concreto che integri un modello descritto dalla norma incriminatrice di parte speciale
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desistenza volontaria ART. 56,3 cp: interruzione volontaria dell'attività criminosa da parte dell'agente prima del compimento dell'intera condotta
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due elementi
condotta di desistenza: nei reati omissivi= compiere l'azione doverosa inizialmente omessa// nei reati commissivi: non completare l'azione esecutiva iniziata
volontarietà: quando il reo risponde al potrei continuare ma non voglio, si presuppone una soggettiva convinzione dell'agente di poter completare l'attività iniziata , che è esule da coazioni esterne
recesso attivo: ART. 56,4
l'agente ha già posto in essere l'attività delittuosa ma agisce con un volontario impedimento del verificarsi dell'evento , NB l'azione deve essere stata effettivamente impedita, altrimenti ci si trova di fronte a un reato consumato
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reati omissivi impropri : ex. art. 56 cp il tentativo si ha quando il mancato compimento dell'azione aumenta il pericolo che il garante ha l'obbligo di neutralizzare per impedire si verifichi l'evento
perchè il garante risponda di tentativo è necessario che l'evento non si verifichi, qualora invece si verifichi risponde di tentativo se l'evento è conseguenza di una serie causale autonoma