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IL TENTATIVO - Coggle Diagram
IL TENTATIVO
ART. 56, 1 cp: chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto risponde di delitto tentato se l'azione non si compie o l'evento non si verifica
nozione: si ha tentativo quando l'agente programma di commettere un reato ma non riesce a realizzare il proposito criminoso per cause indipendenti dalla sua volontà
ratio: prevenire la messa in pericolo dei beni protetti e punire la manifestazione di volontà criminosa dell'agente
il tentativo costituisce un minus rispetto al delitto consumato anche perchè ricorre una lesione solo potenziale del bene tutelato ciò giustifica un trattamento sanzionatorio meno severo e è riconosciuto come un titolo autonomo di reato, ossia un reato perfetto in sè e per sè, sanzionato dall'ordinamento
inizio dell'esecuzione
nei reati a forma vincolata: esecutivi sono gli atti che corrispondono allo specifico comportamento descritto dalla norma incriminata
nei reati forma libera: esecitiva è l'attività che consiste nell'uso del mezzo impiegato dall'agente
atti immediatamente precedenti a quelli esecutivi: la maggioranza della giuri ritiene configurabile il tentativo anche quando gli atti meraemrnte preparatori sono posti in essere e rilevano che il delitto sta x essere commesso, salvo il verificarsi di eventi imprevedibili indipendenti dlla volontà del reo
cornice edittale: ART. 56,2
se il delitto consumato è puntio con l'ergastolo allora il tentativo è punito con la reclusione fino a 12 anni
negli altri casi il tentativo è punito con la pena stabilita per il delitto consumato diminuita da 1/3 a 2/3
affinchè si configuri il tentativo, la condotta dell'agente deve essere scandita dai requisiti dell'idoneità e dell'univocità
dall'idea che non c'è reato senza offesa ai beni giuridici, il legislatore parla di tentativo solo quando gli atti compiuti dall'agente siano idonei a creare un pericolo per il bene tutelato dalla norma incriminatrice
la norma richiede inoltre che gli atti debbano essere diretti in modo non equivoco a commettere il delitto, devono rilevare cioè che l'agente ha iniziato a commettere un det. delitto
il legislatore deve stabilire preliminarmente quali fra gli atti compiuti dall'agente rilevino per l'individuzione dell'iter criminis, che configurino cioè il tentativo
atti esecutivi: sono atti che rilevano ai fini dell'individuazione del tentativo poichè corrispondono almeno in parte al comportamento descritto dalla norma incriminatrice
atti preparatori: sono atti dal carattere strumentale rispetto alla realizzazione della figura del reato e potranno rilevare solo se integrano una figura di reato a sè stante, il legislatore li ritiene irrilevanti
art. 115 cp avvalora la tesi dell'irrilevanza considerando non punibili l'accordo e l'istigazione che abbiano per oggetto la commissione di un delitto che poi non viene commesso
rilevano invece gli atti preparatori che figurano come reati a sè stanti, in via eccezionale sono considerati reati atti che ledono i beni indispensabili per l'integrità delle istituzioni e atti tipicamente pericolosi per quei beni di altissimo rango