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9 TUTELA GIURISDIZIONALE ALL'INTERNO DELL'UE, RICORSI DIRETTI cioè…
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RICORSI DIRETTI cioè quelli direttamente proposti alla corte di giustizia o al tribunale, da parte dei soggetti di volta in volta individuati come titolari di legittimazione attiva
RICORSO PER INFRAZIONE (artt. 258 e 260 TFUE)
L’oggetto del ricorso per infrazione è la “violazione da parte di uno Stato membro di un obbligo incombente in virtù dei trattati“. Per Stato membro si intende anche gli enti territoriali e i poteri indipendenti dall’esecutivo, cioè tutte le articolazioni del potere pubblico statale.
L’obbligo più frequentemente evaso è la mancata attuazione entro il termine delle direttive.
La violazione dell’obbligo non richiede colpa o dolo, rilevando semplicemente il suo obiettivo manifestarsi; non sono inoltre ammesse giustificazioni da parte dello Stato inerenti eventi interni, di ordine pubblico o di forza maggiore.
Il procedimento può svolgersi su INIZIATIVA della Commissione o su iniziativa di un altro Stato membro. Eventuali singoli cittadini non possono avviare il ricorso per infrazione, ma solo denunciare e sollecitare la Commissione o uno Stato a procedere.
PROCEDIMENTO SU INIZIATIVA DELLA COMMISSIONE
La scelta di avviare il procedimento è rimessa pienamente alla Commissione
FASE PRECONTENZIOSA
La Commissione contesta allo Stato con una lettera di messa in mora i comportamenti che violano gli obblighi e con la stessa dispone un termine per lo Stato per rispondere con osservazioni. Una volta ricevute (o scadendo inutilmente il termine) con un parere motivato la Commissione espone, in via definitiva, gli addebiti verso lo Stato, prevedendo un termine entro il quale conformarsi. Conformarsi PERMETTERà solo di evitare l’eventuale ricorso alla Corte di Giustizia (non è dunque di per sé obbligatorio).
FASE CONTENZIOSA
II) FASE CONTENZIOSA EVENTUALE :Scaduto inutilmente il termine del parere motivato la Commissione può ricorrere, se vuole, alla Corte di Giustizia. Una volta presentato tale ricorso l’eventuale conformarsi da parte dello Stato non rileva ai fini del giudizio .
III) PRIMA SENTENZA (DI MERO ACCERTAMENTO) :Se la Corte riconosce che lo Stato è venuto meno ad uno degli obblighi derivanti dai trattati, emetterà una sentenza di mero accertamento. Lo Stato sarà tenuto a prendere provvedimenti.
IV) SECONDO PROCEDIMENTO DI INFRAZIONE:
Qualora l’adozione dei provvedimenti manchi o sia tardiva, la Commissione può decidere di iniziare un secondo procedimento per infrazione. Durante questo procedimento può anche precisare alla Corte un importo di somma forfettaria o una penalità a carico dello Stato, adeguata a seconda delle circostanze (gravità e durata dell’inadempimento in particolare).
V) SECONDA SENTENZA (DI CONDANNA) Se la Corte riconosce la colpevolezza dello Stato, stabilisce il pagamento di una sanzione pecunaria. Lo Stato Italiano ha previsto un diritto di rivalsa verso le amministrazioni locali, se queste sono la causa dell’inadempimento da cui è derivata la sanzione.
Una particolarità sussiste nel caso di infrazioni da mancata comunicazione delle misure di attuazione di una direttiva: in questi casi la Sanzione pecuniaria può essere comminata già con la prima sentenza.
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RICORSO DI ANNULLAMENTO ARTT 263 E 264 TFUE
Il ricorso di annullamento è un controllo giurisdizionale di legittimità che mira ad annullare gli atti viziati. Tale ricorso è monopolio della Corte di Giustizia, ed il giudice nazionale qualora abbia dubbi sulla validità di un atto delle istituzioni dell’Unione ha l’obbligo di fare alla Corte un rinvio pregiudiziale.
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LEGITTIMATI ATTIVI
RICORRENTI PRIVILEGIATI
Questi sono i governi degli Stati, il Parlamento Europeo, il Consiglio e la Commissione.
Costoro hanno portata generale: possono impugnare qualsiasi atto impugnabile, senza necessità di dimostrare alcun interesse specifico.
RICORRENTI ORDINARII
Sono la BCE, la Corte dei Conti e il Comitato delle Regioni.
Sono legittimati a ricorrere solo per la salvaguardia delle loro prerogative.
RICORRENTI NON PRIVILEGIATI
Sono le persone fisiche e giuridiche (cittadini e società).
Questi possono ricorrere per tre categorie di atti:
ATTI ADOTTATI NEI LORO CONFRONTI
è possibile ricorrere dimostrando un interesse, derivante da un pregiudizio;
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nel caso di ATTI REGOLAMENTARI NON COMPORTANTI MISURE DI ESECUZIONE cioè atti generali non legislativi dal contenuto privo di necessità di esecuzione anche non discrezionale, contro i quali è possibile ricorrere dimostrando solo l’interesse diretto;
in una sentenza la corte ha escluso dai ricorrenti privilegiati le REGIONI le quali possono proporre ricorsi alle stesse condizioni delle persone fisiche/giuridiche
EFFETTI SENTENZA
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La Corte tuttavia può precisare gli effetti dell’atto annullato che devono essere considerati come definitivi se lo ritiene necessario.
VIZI DI LEGITTIMITA' Sono quattro le categorie di vizi per i quali è possibile ricorrere per ottenere l’annuallamento dell’atto.
a) Incompetenza: può essere interna (l’istituzione che emette l’atto è diversa da quella che ha il potere di farlo) o esterna (nessuna istituzione ha il potere di emanare l’atto);
b) Violazione delle forme sostanziali: avviene quando non sono rispettati i requisiti formali tale da influire sul contenuto dell’atto (ad esempio il procedimento d’emanazione o l’obbligo di motivazione);
c) Violazione dei trattati e delle regole di diritto sulla loro applicazione : sostanzialmente si traduce nella violazione del principio di gerarchia (atto di grado inferiore contrario ad atto di grado superiore);
d) Sviamento di potere : l’atto adottato è emanato dall’istituzione che poteva adottarlo, ma per scopi differenti rispetto a quelli previsti;
- nel caso in cui ad essere legittimata attiva sia una persona fis/giur., una volta DECORSO IL TERMINE per l'impugnazione essa non potrà più contestarne la legittimità dinanzi ai giudici nazionali , poichè tale concessione si tradurrebbe nella possibilità di mettere in questione un atto all'infinito (eludendo il principio della certrezza del diritto)
- il termine di impugnazione è di due mesi e DECORRE dal giorno della pubblicazione sulla gazzetta ( per quanto riguarda gli atti per cui l'entrata in vigore è subordinata alla pubblicazione sulla gazzetta, altrimenti decorre dal giorno della sua notifica ai destinatari)
è prevista una ECCEZIONE DI INVALIDITA' che permette di impugnare un atto, nonostante sia decorso il termine, solo nel caso questo sia di portata generale e adottato da un'istituzione, un organo o un organismo ue
RICORSO IN CARENZA ART 265 TFUE
Il ricorso in carenza, disciplinato dall’articolo 265 del TFUE, interviene per tutelare da illegittime omissioni da parte delle istituzioni europee.
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PROCEDIMENTO
FASE PRECONTENZIOSA
prevede la messa in mora dell’istituzione, nella quale dev’essere chiara l’intenzione a ricorrere e indicati quali siano i provvedimenti voluti. La mora è interrotta se l’istituzione prende una qualsiasi posizione definitiva.:
FASE CONTENZIOSA
Se entro 2 mesi dalla messa in mora l’istituzione non prende una posizione definitiva, entro altri 2 mesi è possibile ricorrere alla Corte di Giustizia.
LEGITTIMATI AD AGIRE
RICORRENTI PRIVILEGIATI sono gli Stati e le altre istituzioni, e possono ricorrere in maniera ampia senza che importi l’interesse o il tipo di carenza;
RICORRENTI NON PRIVILEGIATI
le persone fisiche e giuridiche, le quali dovranno dimostrare sia l’interesse diretto (il pregiudizio deriva loro dall’omissione) che l’interesse individuale (l’effetto colpisce loro in particolar modo rispetto alla generalità);
EFFETTI SENTENZA
Se il ricorso è accolto la Corte si pronuncia con una sentenza di accertamento: l’istituzione avrà il dovere di prendere i provvedimenti che l’esecuzione della sentenza comporta, PIU' GENERICAMENTE OBBLIGA L'ISTITUZIONE A PORRE FINE ALLA VIOLAZIONE.
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