• Infine, in ipotesi di inadempienza di obblighi internazionali, la nostra Carta costituzionale le, ALL'ARTICOLO 120 comma 2, prevede e disciplina un potere sostitutivo in capo al Governo, e quindi all'autorità statale, nei confronti degli organi delle Regioni, Citta metropolitane, Province e Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria, oppure di pericolo grave per incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e, in particolare, la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali