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TESTO DEI DOVERI DEL GIORNALISTA - Coggle Diagram
TESTO DEI DOVERI DEL GIORNALISTA
TESTO UNICO DEI DOVERI DEI GIORNALISTI - DEONTOLOGIA
DEONTOLOGIA: l’etica legata all’esercizio di una professione.
È nato nel 2016 e approvato il 27 gennaio. Il codice deontologico dei giornalisti è nato dal bisogno
di fare ordine ai molteplici documenti che venivano usati nelle varie norme e venne creato un testo
unico che li richiudesse tutti.
Questo codice è diviso in TITOLO.
Il PRIMO TITOLO riguarda i principi e doveri; contiene due articoli:
1- libertà di informazione e di critica (1963)
2- fondamenti deontologici
PRIMO TESTO
1ºarticolo: il giornalista ha il diritto di informare e criticare, sempre secondo l’osservanza di norme.
La critica non è sopprimibile, ma dev’essere limitata. Questo limite è dato dalla tutela della
personalità altrui che nessuno può violare. I diritti del giornalista sono informare e criticare, ma
non levando dignità ad altri. I suoi doversi sono il rispetto della verità sostanziale dei fatti. Il suo
obbligo è quello di non dire cose manipolatorie.
Es. “giovane rumeno deruba vecchiette.” Anche se è vero che quel giovane è rumeno la notizia
sostanziale è il furto e non la nazionalità del ragazzo. Il fatto di evidenziare il rumeno è
manipolatorio perché fa pensare “dato che è rumeno ruba”.
La verità sostanziale si basa sulla buona fede e in caso di errore si deve rimediare.
Giornalisti ed editori sono tenuti a rispettare il segreto professionale sulla fonte delle notizie.
Dev’esserci fiducia tra giornalista e lettore.
In burocrazia il principio della libertà di pensiero e quello di parola non possono andare separati. Il
diritto di parola può essere il diritto di pensiero e viceversa.
Dal diritto di pensiero si riconosce il dovere di parola. Se hai un pensiero hai sia il diritto che il
dovere di esprimerlo. Ovviamente il dovere di parola ha dei rischi. Allo stesso tempo essendo
liberi di pensare e di esprimersi dove si vuole (social, ecc…) ad un pubblico sempre più ampio, si
ha il dovere/ la responsabilità di PENSARE PRIMA DI PARLARE. Nonostante la libertà di parola
non tutto può essere detto, ci sono alcune opinioni e pensieri che vanno oltre le norme
disciplinate dalla costituzione che tutelano i diritti di ogni singolo cittadino.
1ºarticolo: il giornalista ha il diritto di informare e criticare, sempre secondo l’osservanza di norme.
La critica non è sopprimibile, ma dev’essere limitata. Questo limite è dato dalla tutela della
personalità altrui che nessuno può violare. I diritti del giornalista sono informare e criticare, ma
non levando dignità ad altri. I suoi doversi sono il rispetto della verità sostanziale dei fatti. Il suo
obbligo è quello di non dire cose manipolatorie.
Es. “giovane rumeno deruba vecchiette.” Anche se è vero che quel giovane è rumeno la notizia
sostanziale è il furto e non la nazionalità del ragazzo. Il fatto di evidenziare il rumeno è
manipolatorio perché fa pensare “dato che è rumeno ruba”.
La verità sostanziale si basa sulla buona fede e in caso di errore si deve rimediare.
Giornalisti ed editori sono tenuti a rispettare il segreto professionale sulla fonte delle notizie.
Dev’esserci fiducia tra giornalista e lettore.
In burocrazia il principio della libertà di pensiero e quello di parola non possono andare separati. Il
diritto di parola può essere il diritto di pensiero e viceversa.
Dal diritto di pensiero si riconosce il dovere di parola. Se hai un pensiero hai sia il diritto che il
dovere di esprimerlo. Ovviamente il dovere di parola ha dei rischi. Allo stesso tempo essendo
liberi di pensare e di esprimersi dove si vuole (social, ecc…) ad un pubblico sempre più ampio, si
ha il dovere/ la responsabilità di PENSARE PRIMA DI PARLARE. Nonostante la libertà di parola
non tutto può essere detto, ci sono alcune opinioni e pensieri che vanno oltre le norme
disciplinate dalla costituzione che tutelano i diritti di ogni singolo cittadino.