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(CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO) DOMANDA DI LAVORO FLESSIBILE
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(CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO) DOMANDA DI LAVORO FLESSIBILE
Si è assistito nel corso degli anni ad una progressiva apertura legislativa verso ulteriori tipi di occupazione. In un primo momento il legislatore ha cercato di tutelare l’esigenza del lavoratore di continuità e stabilità dell’occupazione, tramite la legislazione antifraudolenta atta a restringere l’autonomia negoziale. Tuttavia con la crescente esigenza di flessibilizzazione da parte delle aziende si arrivò alla cd. flessibilizzazione contrattata e cioè alla facoltà di allentamento dei limiti da parte della contrattazione.
Le forme di impiego flessibili sono:
PROROGA
consentita solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore ai 3 anni ART 21 CO.1 D.LGS 81/2015
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DIRITTO DI PRECEDENZA
Diciamo innanzitutto che sarebbe alquanto discutibile il fatto di aver lavorato (e averlo fatto bene) per un’azienda con un contratto a tempo determinato e, a fine contratto non essere più rinnovato, pur sapendo che altri lavoratori stanno per essere assunti al tuo posto. È quanto meno una situazione criticabile.
Proprio per questo a livello legislativo si è tentato di tutelare i lavoratori a termine con il articolo 24 del D. Lgs n. 81/2015, il quale sancisce il diritto di prelazione di alcune tipologie di dipendenti a termine in vista di assunzioni future per le stesse mansioni.
In particolare il diritto di precedenza è il diritto di alcuni dipendenti, già coinvolti con contratti a termine in un’azienda, di vedersi garantita la precedenza in caso di nuove assunzioni a tempo indeterminato, effettuate entro i successivi 12 mesi, purché l’assunzione in programma preveda le stesse mansioni.
L’art. 24 comma 1 del Decreto attribuisce al lavoratore già titolare di uno o più contratti a tempo determinato presso la stessa azienda, che abbia prestato complessivamente una attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi, il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato che vengono effettuate dal datore di lavoro nei successivi 12 mesi, limitatamente alle mansioni già svolte dal lavoratore medesimo nei rapporti a termine.
DECADENZE E TUTELE
il contratto può essere impugnato a pena di DECADENZA ENTRO 120 GG DALLA CESSAZIONE DEL SINGOLO CONTRATTO. L'impugnazione è inefficace se nei successivi 180 gg non è seguita dal deposito del ricorso innanzi al giudice del lavoro
in tutte le ipotesi di conversione del contratto a termine illegittimo in contratto indet, il giudice condannerà il lavoratore ad un'indennità tra le 2.5 e le 12 menislità dell'ultima retribuzione di riferimento .