Nella legge n. 146/1990 non mancavano elementi che indicavano la volontà del legislatore di estendere la normativa anche al di là dei confini del lavoro subordinato e in dottrina erano emerse opinioni in tal senso, ma la tesi non si era consolidata. D’altro canto, diverse categorie di lavoratori autonomi, anche non qualificabili come parasubordinati, avevano fatto ricorso a forme di agitazione aspre e incisive sulla continuità di alcuni servizi essenziali. La Corte costituzionale non qualificava come sciopero le astensioni dei lavoratori autonomi (per lo meno quelli non parasubordinati) e, quindi, le considerava estranee, da un lato, all’art. 40 Cost. e, dall’altro, alla legge n. 146/1990.