SCIOPERO DI SOLIDARIETA'
la Corte costituzionale (in una sua sentenza) ha riconosciuto la legittimità anche del c.d. SCIOPERO DI SOLIDARIETÀ. Questa ipotesi, prevista come reato dall’art. 505 c.p., ricorre quando alcuni lavoratori si pongono in sciopero senza avanzare una pretesa che influisca sul loro rapporto di lavoro, ma per “solidarizzare” con le rivendicazioni di altri gruppi oppure contro la lesione degli interessi di un singolo lavoratore.
La Corte costituzionale ha affermato la legittimità di questa forma di lotta sindacale, ma a condizione che sussista una comunanza di interessi tra più gruppi di lavoratori. Lo sciopero di solidarietà, secondo la Corte, “non può non trovare giustificazione, ove sia accertato che, senza l’associazione di tutti in uno sforzo comune, le pretese rischino di rimanere insoddisfatte”. Centrale è, quindi, la valutazione della sussistenza di una “comunanza di interessi”, che la sentenza della Corte costituzionale demanda al giudice di merito