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ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO - QUADRO GENERALE - Coggle Diagram
ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO - QUADRO GENERALE
I MODI DI ESTINZIONE
IMPOSSIBILITA' SOPRAVVENUTA DELLA PRESTAZIONE
a causa di
eventi concernenti l'impresa
( requisizione, inagibilità, distruzione dell'azienda)
a causa di
eventi concernenti la persona del lavoratore
( morte, incapacità assoluta ecc..)
RISOLUZIONE CONSENSUALE
con la quale ai sensi dell'artt 1321 e 1372 co.1 c.c. le parti pervengono
DI COMUNE ACCORDO
all'estinzione del rapporto
RECESSO
negozio
UNILATERALE
e
RECETTIZIO (in quanto diretto a produrre effetti nella sfera giuridica dell'altra parte, la cui efficacia è subordinata al conoscimento)
ha lo scopo di disporre la
RISOLUZIONE DEL VINCOLO CONTRATTUALE PER VOLONTA' UNILATERALE DI UNA PARTE
si distingue in
RECESSO AD NUTUM (ORDINARIO)
cioè con obbligo di preavviso ( art 2118 c.c. a pena di corrispondere un'
indennità di mancato preavviso
La ratio di questo articolo è che il preavviso mi da la possibilità di reinserirmi nel mercato del lavoro, il mio diritto di mantenere la mia vita libera e dignitosa tale da mantenere il mio INTERESSE (e NON diritto, perché non vi è alcun diritto, e non lo avrò mai) alla stabilità economica.
Il preavviso deve essere minimo di 30gg.
La revoca del preavviso potrebbe essere non accettata ovviamente.
RECESSO STRAORDINARIO
senza preavviso e con effetto immediato ( qualora si verifichi una
causa che non consenta la prosecuzione del rapporto RECESSO PER GIUSTA CAUSA
es. guardia giurata che ha rubato( essendo essa predisposta alla salvaguardia del patrimonio)
LICENZIAMENTO INDIVIDUALE
L. 15 LUG 1966 N. 604
prevedeva l'
OBBLIGO DI GIUSTIFICAZIONE DEL RECESSO
GIUSTIFICATO MOTIVO
SUBIETTIVO (SOGG)
Quando il lavoratore incorre in
un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali
. La contrattazione collettiva si occupa di tipizzare ed elencare le ipotesi di inadempimento, delle quali i giudici in giudizio tengono conto
OBIETTIVO (OGG)
per
ragione inerenti esigenze dell'impresa
, sia collegate all'organizzazione, all' attività produttiva; sia collegate alla persona del lavoratore ( es. la carcerazione preventiva )
la
L 68/1999
ha previsto che i lavoratori divenuti inabili allo svolgimento delle proprie mansioni, a seguito di infortunio o malattia, non possono essere licenziati per
giustificato motivo oggettivo
qualora possano essere adibiti a mansioni equivalenti ovvero inferiori
GIUSTA CAUSA
Tale nozione si rinviene nell'
ART 2119
il quale prevede che le parti (ossia il datore di lavoro e il lavoratore) possano recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato senza necessità di preavviso qualora si verifichi appunto una causa cosi grave che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto medesimo.
Al riguardo, l'
ART 604/1966
ha specificato che la giusta causa si sostanzia in un inadempimento talmente grave che qualsiasi altra sanzione diversa dal licenziamento risulti insufficiente a tutelare l’interesse del datore di lavoro, al quale non può pertanto essere imposto l’utilizzo del lavoratore in un’altra posizione
Inoltre, la giusta causa non è rappresentata esclusivamente da comportamenti costituenti notevoli inadempienze contrattuali, ma può essere determinata anche da comportamenti estranei alla sfera del contratto e diversi dall’inadempimento, purché idonei a produrre effetti riflessi nell’ambiente di lavoro e a far venire meno la fiducia che impronta di sé il rapporto.
ha profondamente ristretto i casi di
RECESSO AD NUTUM PER VOLONTA' DEL DATORE
( ai soli lavoratori domestici, sportivi e lavoratori in prova o agli anziani che abbiano maturato una pensione di vecchiaia )
inoltre ai sensi dell'
ART 2110 C.C.
la facoltà di licenziamento ad nutum è ulteriormente ristretta e consentita solo quella per giusta causa (nel caso di impossibilità del lavoratore per infortunio, malattia, gravidanza, puerperio)
in caso di
LICENZIAMENTO INGIUSTIFICATO
prevedeva la
REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO O PAGAMENTO DI UN'INDENNITA' (tutela reale)
nel caso di
MANCANZA DI MOTIVO
prevedeva il
PAGAMENTO DI UN'INDENNITA' (tutela obbligatoria)
ART 18 della L 300/1970
prevedeva la
REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO
oltre il risarcimento del danno, in tutte le ipotesi di
LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO
1) limitato dall'
ART 35 L 300/1970
alle unità produttive con più di 15 dipendenti o che occupino in più sedi più di 60 dipendenti
L N 108/ 1990
2) ulteriormente circoscritto dalla
L 92/2012
ad una serie limitata di ipotesi
3)
PAGAMENTO DELL'INDENNITA'
elevato a regola generale, riducendo alla straordinarietà l'area della reintegrazione (
*
L 23/2015 JOBS ACT, che trova applicazione nei confronti dei lavoratori assunti dopo il 7/3/2015)
LIMITI
TEMPORALE
non può essere licenziato nel periodo di comporto (maternità, infortunio, malattia, gravidanza...
SOSTANZIALI
deve rispettare la forma scritta di un negozio e il giustificato motivo o giusta causa
IMPUGNAZIONE DEL LICENZIAMENTO
L'IMPUGNAZIONE
può avvenire anche stragiudizialmente a mezzo di una comunicazione scritta per il datore o attraverso l'intervento del sindacato, entro un termine di 60gg dalla comunicazione del licenziamento. Entro 180gg deve pervenire il ricorso nella cancelleria del giudice del lavoro
LA PROVA DELLA SUSSISTENZA DELLA GIUSTA CAUSA O DEL GIUSTIFICATO MOTIVO
spetta al datore
il lavoratore ha invece l'
ONERE DI PROVARE L'ESISTENZA DEL RAPPORTO DI LAVORO
IPOTESI DI NULLITA' DEL LICENZIAMENTO
La legge vieta espressamente, sancendone la
nullità
il
LICENZIAMENTO IN VIOLAZIONE DELLE NORME A TUTELA DELLA MATERNITA'/PATERNITA'
LICENZIAMENTO PER CAUSA DI MATRIMONIO
è nullo il licenziamento intimato dal giorno della pubblicazione del matrimonio fino ad un anno dopo la celebrazione (a meno che il datore non provi un motivo diverso)
il
LICENZIAMENTO PER MOTIVI DISCRIMINATORI
art 15 st lav
sono nulli per motivi di
lingua
razza
sesso
handicap
orientamento sessuake
art 4 l 604/1966
sono nulli per motivi di
appartenenza ad un sindacato
credo politico/religioso
MOTIVO ILLECITO DETERMINANTE
cioè comunicato in forma orale
altri motivi previsti dalla legge
in tutti i casi è prevista la tutela reale
A seguito della Riforma Fornero della
L 604/1966
il licenziamento deve essere fornito
IN FORMA SCRITTA
con la contestuale
INDICAZIONE DEI MOTIVI POSTI A SUA GIUSTIFICAZIONE
Prevista l'
INEFFICACIA
in caso di
CARENZA DELLA FORMA SCRITTA
, in questo caso il licenziamento è radicalmente nullo ed è prevista
REINTEGRAZIONE PIENA
se invece manca motivazione la
TUTELA E' SOLO INDENNITARIA
è prevista la
REVOCA DEL LICENZIAMENTO
ad opera del datore di lavoro entro 15 gg dall'impugnazione del recesso da parte del lavoratore. Essa comporta il
RIPRISTINO DEL RAPPORTO