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REATO CIRCOSTANZIATO - Coggle Diagram
REATO CIRCOSTANZIATO
ART. 133:
CRITERI
DI COMMISURAZIONE DELLA PENA
POLMONE :wind_blowing_face::
dà discrezionalità al giudice di avvicinare alla realtà la pena
COLOSSO DAI PIEDI D'ARGILLA :classical_building::
scelta del giudice non può essere contestata in Cass.
GRAVITÀ DEL REATO
CAPACITÀ A DELINQUERE DEL REO
criterio di predeterminazione legislativa o di commisurazione giudiziaria?
criteri di valutazione delle circostanze
Codice Zanardelli
: circostanze erano disciplinate secondo i
criteri del reato
:warning:Problema nel reato di
ricettazione
:
difficile stabilire come provare che il ricettatore sapesse che il furto era stato commesso di notte
Giurisprudenza
durante la vigenza del C.Zanardelli: conoscenza circostanze come
elementi accidentali
del reato
=il reato c'è indipendentemente dalla circostanza
Arturo Rocco
valorizza i criteri distintivi tra elementi essenziali e accidentali
Codice Rocco: valutazione oggettiva
effetto sfavorevole nel caso di aggravante
effetto favorevole nel caso di attenuante
Criterio che trovava un parallelo nella disciplina del
concorso di persone
:fountain_pen:Dottrina identificò
responsabilità oggettiva
Riorma 1990
ART. 59, C.1
diviso in 2 commi
C.1
attenuanti
=> valutazione oggettiva in bonam partem
C.2:
aggravanti
=> valutazione soggettiva
permangono incertezze :black_flag:
sapere ≠ riconoscere
conoscenza o conoscibilità
conoscibilità basta per fondare responsabilità dolosa?
oggi si ritiene che
antecedenti o concomitanti => almeno non colpa
futuri => prevedibilità
C.3:
erroneamente supposte
=> irrilevanti
ART. 118
comunicabilità delle circostanze
:black_flag: critica alla riforma:
dato normativo è lacunoso
=> si continua a comunicare secondo l'art. 59 tutte le circostanze non indicate , sebbene sia vs volontà della riforma
:black_flag:critica : sul piano delle attenuanti un'applicazione oggettiva non è sempre corretta
MODIFICHE AL CP ZANARDELLI
1)
NO CIRCOSTANZE INDEFINITE
2) SPECIFICAZIONE
CRITERI DI IMPUTAZIONE SOGGETTIVA
DELLE CIRCOSTANZE
3) DETERMINAZIONE
CRITERI DI CALCOLO
criteri di compito e calcolo della pena
art. 63
C.1:
circostanze ad effetto comune
=>
giudizio bifasico
:
1) pena-base
2) aumento diminuzione di pena
cumulo materiale
C.3:
corso omogeneo di circostanze
alcune ad efficacia comune alcune ad efficacia speciale
1) calcolo della pena base con la circostanza di efficacia speciale
2) aumento diminuzione fino ad un terzo per la circostanza di efficacia comune
C.2:
concorso omogeneo
=> giudizio bifasico
:
1) pena base
2) aumento fino ad 1/3
C.4 e 5:
concorso tra più circostanze ad efficacia speciale tutte aggravanti o tutte attenuanti
(anche indipendenti)
=> p. di sussidiarietà
:
solo circostanza meno grave o più grave
:warning:non c'è assorbimento totale si può aumentare o diminuire fino a 1/3 la pena detentiva
Giuridico giuridico o assorbimento
circostanze autonome
(specie ≠ da quella del reato semplice) o
indipendenti
(cornice edittale ≠ da quella del reato semplice)
=>
giudizio monofasico
:
giudice valuta complessivamente sia la gravità del reato sia la capacità delinquere del colpevole
art.69
Concorso eterogeneo di circostanze
=>bilanciamento
:star:l. ex Cirielli introduce tre circostanze aggravanti attinenti la persona del colpevole che non possono soccombere
Recidiva reiterata
Determinazione al reato di persona non imputabile o non punibile
Aver determinato un minore di 18 anni, infermo, deficiente psichico, essersi avvalso di tali persone per commettere un delitto per il quale previsto l'arresto in fragranza
NB
:
1930
si applicava solo alle circostanze ad effetto comune
Ampliato nel
1974
a tutte le circostanze
giudizio di tipo discrezionale
non matematico
vale solo per le circostanze
:warning:Non sempre è facile determinare tra
elemento costitutivo o circostanza
nomen iuris cambia se è un elemento costitutivo
collocazione della fattispecie
cornice edittale autonoma
criterio di specialità
modifica del bene giuridico
=> no criterio risolutivo :!!:
si guarda alla volontà del legislatore
MODIFICHE DELLA RIFORMA DEL 1984
INTRODUZIONE
ATTENUANTI GENERICHE
(art. 62bis)
bisogna leggerete alla luce delle finalità della pena (rieducativa)
ART. 132:
POTERE
DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI COMMISURARE LA PENA