è ben possibile che un regolamento, che per natura ha applicabilità diretta, non contenga norme c.d. self-executing (cioè, dal contenuto chiaro, preciso e incondizionato e che, in pratica, pongono diritti ed obblighi di immediata estrinsecazione in capo ad un soggetto/individuo pubblico o privato), pertanto tale regolamento non ha anche efficacia diretta. Allo stesso modo, come sopra evidenziato, è ben possibile che vi siano direttive, per definizione non dotate di applicabilità diretta, che contengano norme self-executing e siano di conseguenza direttamente efficaci.