DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE La norma del 1960, con il divieto generale di intermediazione e interposizione, vietava cioè sia la fornitura di manodopera (somministrazione di lavoro altrui) reclutata dall'assuntore interposto ed impiegata sotto la direzione dell'imprenditore interponente, sia il vero e proprio appalto di manodopera utilizzata dall'interponente sotto la direzione dell'appaltatore interposto (pseudo-appalto). Con quest'espressione è sottolineata la natura fraudolenta e fittizia del C.d. appalto di manodopera, il cui elemento di discrimen rispetto gli appalti veri sta nel fatto che si è in presenza di una fornitura al committente di mere prestazioni di lavoro, senza un'organizzazione propria, né una gestione di impresa a proprio rischio.
La SANZIONE era particolarmente severa per queste ipotesi: i prestatori di lavoro occupati in violazione dei divieti posti dalla legge erano considerati alle dipendenze dell'imprenditore che effettivamente avesse utilizzato la loro prestazione (sanzione civile). Mentre era prevista una sanzione penale per l’imprenditore utilizzatore e per l’appaltatore/intermediario di ogni tipo.
Tornando agli appalti, la legge prevedeva anche una disciplina degli appalti leciti, distinguendo tra:
appalti estermi all'impresa ed estranei al suo ciclo produttivo, regolati dal diritto comune;
appalti intermi inseriti nel ciclo produttivo dell'impresa committente. ln questi Vi era responsabilità solidale tra appaltante ed appaltatore nei confronti dei lavoratori dipendenti da quest'ultimo, ai fini dell'applicazione di un trattamento economico-normativo non inferiore a quello spettante ai lavoratori dipendenti dal primo, sia circa gli obblighi assistenziali e previdenziali. Il legislatore cercava di estendere ai dipendenti delle imprese appaltatrici i trattamenti più favorevoli previsti dai contratti collettivi applicati nell'impresa committente
Il divieto imposto dalla legge del '60 fu poi ritenuto troppo rigido, poco idoneo a governare le trasformazioni intercorse nel mercato del lavoro e nelle organizzazioni produttive. D'altra parte, in quasi tutti i Paesi CE era stata ammessa la somministrazione di manodopera assunta da agenzie specializzate e inviata a prestare attività presso imprese utilizzatrici. Così la L. 24/6/1997 introdusse in italia il LAVORO INTERINALE (denominato attività di fornitura) secondo il quale un'agenzia intermediatrice inviava temporaneamente un lavoratore da essa stessa assunto presso un terzo utilizzatore. Ciò era consentito solo a soggetti autorizzati dal ministero e solo x il soddisfacimento di esigenze temporanee dell'utilizzatore