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LA RETRIBUZIONE (OBBLIGAZIONE RETRIBUTIVA E RETRIBUZIONE MINIMA…
LA RETRIBUZIONE (OBBLIGAZIONE RETRIBUTIVA E RETRIBUZIONE MINIMA SUFFICIENTE)
L'OBBLIGAZIONE RETRIBUTIVA
ART 2094 C.C.
individua nella retribuzione l'oggetto della prestazione corrispettiva/sinallagmatica del datore di lavoro.
ART 2099 C.C.
regola i modi di determinazione della retribuzione
i termini e le modalità devono essere quelli in uso nel luogo di lavoro
deve essere corrisposta nella sede di lavoro
deve essere accompagnata da un
prospetto paga
nel quale sono presenti le voci che la compongono
per ciò che concerne l'esecuzione, il datore è sottoposto alle regole
della normale diligenza del buon padre di famiglia
dell'obbligo dei risarcimento danni in caso di inadempimento o ritardo ad esso imputabile
secondo la regola di
post-numerazione
il pagamento della retribuzione viene posticipato rispetto all'erogazione della prestazione lavorativa
è una tipica obbligazione corrispettiva e pecuniaria
L'ORARIO DI LAVORO COME CRITERIO DELLA MISURAZIONE DELLA RETRIBUZIONE
ART 2099 CO.1 C.C.
la retribuzione va commisurata alla quantità della prestazione di lavoro e tale quantità si determina sulla base del
TEMPO IMPIEGATO
per l'erogazione della forza-lavoro offerta dal prestatore (oppure nel caso del
cottimo
in base al risultato produttivo )
per giunta l'orario di lavoro è funzionale alla determinazione quantitativa della prestazione e mediatamente per la determinazione della prestazione corrispettiva (la retribuzione)
LA RETRIBUZIONE MINIMA
l'
ART 2099 co.2 c.c.
attribuisce alla
CONTRATTAZIONE COLLETTIVA
la
funzione TARIFFARIA
cioè la fissazione dei
MINIMI
i
SUPERMINIMI
sono lasciati all'autonomia contrattuale individuale E COSTITUISCONO UN AUMENTO RETRIBUTIVO RISPETTO AI MINIMI CONTRATTUALI
l'
ART 36 co.1 cost.
il lavoratore ha diritto ad una
RETRIBUZIONE MINIMA SUFFICIENTE
ad assicurare a sè e alla sua famiglia un'esistenza dignitosa e
PROPORZIONATA
alla quantità e alla qualità del suo lavoro
funge da limite all'autonomia contrattuale delle parti
altri caratteri della retribuzione sono:
OBBLIGATORIETA'
in quanto trattasi di un diritto irrinunciabile del lavoratore
CORRISPETTIVITA'
trova la sua causa nel rapporto di lavoro
CONTINUITA'
la retribuzione spetta x tutta la durata del rapporto di lavoro
in base al criterio della sufficienza la misura della retribuzione deve deve oltrepassare il minimo vitale , al fine di garantire l'applicazione dell'art 36
APPLICAZIONE GIURISPRUDENZIALE DELL'ART 36 cost
FUNZIONE PROGRAMMATICA
in quanto vincola il legislatore a stabilire il salario minimo spettante al lavoratore
poichè nel nostro ordinamento non vi è una legislazione determinatrice dei minimi salariali, è riconosciuta all'art una
FUNZIONE PRECETTIVA
, rendendolo direttamente vincolante nei confronti dell'autonomia pvt
per giunta nel caso di retribuzione insufficiente, il datore dovrà corrispondere un aumento pari alla retribuzione minima prevista dai contratti collettivi che si estendono erga omnes anche per i prestatori non aderenti ai sindacati
inoltre il
COMMA 2 art 2099 c.c.
dispone che in mancanza di contratti coll. o accordi individuali, la retribuzione sarà determinata dal giudice, che consulterà le associazioni professionali. Per giunta il difetto del requisito della retribuzione non è causa di nullità, bensì solo di
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