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LA DURATA DELLA PRESTAZIONE - Coggle Diagram
LA DURATA DELLA PRESTAZIONE
nel contratto di lavoro subordinato la dimensione temporale viene in rilievo sotto due profili distinti
CRITERIO DI DETERMINAZIONE QUANTITATIVA DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA
al fine di determinare in corrispondenza l'ammontare della
retribuzione
LIMITE MASSIMO DI ESIGIBILITA' DELLA PRESTAZIONE DI LAVORO
ART. 36
co. 2
la durata massima della giornata lavorativa deve essere fissata per legge
co. 3
il lavoratore ha diritto al riposo settimanale ed alle ferie annuali
LA DISCIPLINA LEGALE DELL'ORARIO DI LAVORO (D.LGS. 66/2003)
ORARIO DI LAVORO
qualsiasi periodo in cui il lavoratore è al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle funzioni.
ORARIO NORMALE DI LAVORO
40h a settimana, con la possibilità per i contratti collettivi di prevedere una durata minore.
ORARIO MULTIPERIODALE
secondo il quale i datori di lavoro possono, in periodi di maggiore attività, superare i limiti delle 40h settimanali
ORARIO DI LAVORO STRAORDINARIO
(ore di lavoro eccedenti l'orario normale)
modalità di esecuzione rimesse ai
contratti collettivi
in difetto di contr. coll. è ammesso solo
previo accordo fra datore e lavoratore
invito al contenimento
i contratti collettivi stabiliscono una maggiorazione retributiva, nonchè un riposo aggiuntivo in tali casi
LIMITE SETTIMANALE ONNICOMPRENSIVO (NORMALE + STRAORDINARIO)
pari a 48h settimanali da calcolarsi in media ogni 4 mesi
RIPOSO GIORNALIERO
pari a 11h consecutive ogni 24h. Può essere non consecutivo nel caso di lavoro frazionato durante la giornata.
sono previste delle
DEROGHE
in favore dei soggetti che a causa delle caratteristiche dell'attività esercitata non può essere misurata, o predeterminata
dirigenti
personale direttivo
MODIFICHE APPORTATE DALLA
L. 244/2007
e
D.LGS 112/2008
estensione dell'inapplicabilità complessiva agli enti di vigilanza privata
esclusione dell'applicazione del limite settimanale onnicomprensivo medio di 48h al personale delle aree dirigenziali degli enti sanitari (è compito della contrattazione garantire condizioni che consentano il recupero delle energie psico/fisiche
PAUSE(art 8)
intervalli in cui è vietata la prestazione lavorativa, al fine di reintegrare le energie psicofisiche. Ove il lavoro ecceda le 6h e, il lavoratore deve beneficiare di una pausa, che se non regolata dalla contr. coll., non può cmq essere inferiore a 10min.
LAVORO NOTTURNO (D.LGS. 66/2003)
quando la prestazione viene eseguita di notte (fra le 22 e le 6)
ART 13 CO.2
rimette alla contratttazione colettiva l'eventuale riduzione dell'orario e i trattamenti retributivi spettanti ai lavoratori
ART 14
PREVEDE CONTROLLI E GARANZIE PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI NOTTURNI e qualora sopraggiungano inidoneità sanitarie alla prestazione notturna, il lavoratore deve essere assegnato al lavoro diurno.
ART 13 CO.1
prevede che l'orario dei lavoratori notturni non possa superae le 8h sulle 24h
DIVIETO DI LAVORO NOTTURNO
in caso di
gravidanza
puerperio fino al compimento di un anno di età
E' FACOLTATIVO
per
lavoratore/a unico affidatario di un figlio di età inferiore ai 12 anni
la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore ai 3 anni
RIPOSO SETTIMANALE (ART 9)
24h consecutive di riposo. Sono sottratte da questa disciplina (lavori a turni, personale ferroviario, ecc...)
RIPOSO GIORNALIERO (ART 7)
11h consecutive ogni 24h... può essere concesso anche in maniera non consecutiva solo per lavori caratterizzati da periodi di attività frazionati durante la giornata
RIPOSO ANNUALE (ART 10)
ferie, diritto irrinunciabile del lavoratore, da retribuire e da godersi in un tempo consecutivo di almeno due settimane nel corso di maturazione, e delle restanti due settimane nei 18 mesi successivi l'anno di maturazione.