• Infine, la norma legale ha disposto, talvolta, che la contrattazione collettiva non possa regolare alcune materie: ad esempio, l’art. 10 comma 7 del d.lgs. 6 settembre 2001, n. 368, nell’affidare, con un rinvio improprio, al contratto collettivo la possibilità di determinare limiti quantitativi al ricorso al contratto a tempo determinato, esclude dai limiti così determinati (in ogni caso) alcune fattispecie (per esempio, i contratti a termine stipulati nella fase di avvio di nuove attività, per ragioni di stagionalità, per sostituire lavoratori assenti, e così via). In virtù del principio di libertà contrattuale, da ricavarsi da quello di libertà sindacale, è lecito dubitare della legittimità costituzionale di simili normative.