Nella Costituzione, la norma fondamentale in materia di conflitti è l’art. 40. Esso garantisce l’esercizio del diritto di sciopero “nell’ambito delle leggi che lo regolano”. Il riconoscimento del diritto di sciopero conferisce al principio di libertà di organizzazione sindacale (art. 39) un potente strumento di effettività, perché proprio la garanzia dello sciopero è quella che consente all’organizzazione sindacale di esistere e di operare nell’ambito di un sistema economico largamente incentrato sul mercato e sull’iniziativa economica privata (art. 41). Si può affermare, pertanto, che l’art. 40 della Costituzione svolge un ruolo quasi di garanzia della libertà sindacale. Questa norma supera la concezione liberista della parità tra le parti collettive nel conflitto industriale e, sulla base della considerazione dell’ineguale rapporto di forza esistente tra le stesse parti, configura lo sciopero come diritto e tace, invece, sulla serrata.