PARASUBORDINAZIONE
La possibilità che la prestazione continuativa e coordinata possa conferire anche al contratto di lavoro autonomo una funzione di collaborazione analoga a quella del lavoƌo subordinato è stata riconosciuta dal legislatore proprio come elemento di tipicità e di assimilazione al rapporto di lavoro subordinato.
L’assimilazione è tuttavia solo parziale perché il lavoro autonomo resta al di fuori della disciplina e delle tutele tipiche del lavoro subordinato. Detto questo, tutte le volte che il lavoro autonomo si presenta finalizzato alla produzione di un servizio e cioè risultato o di una sequenza di risultati integrati stabilmente nell’attività del committente, anche il contratto operis, nonostante sia qualificato proprio per l’assenza del vincolo della subordinazione, si caratterizza sul piano economico e giuridico per la sua natura di durata e quindi per la prestazione di una attività rivolta al soddisfacimento di un interesse durevole del creditore. Tale interesse nel lavoro coordinato, ma non subordinato (c.d. parasubordinato), si può dire continuativo sul piano della reiterazione nel tempo delle singole prestazioni di risultato, ma non sul piano della programmazione o coordinamento nello spazio e nel tempo dell͛attività e ƋuiŶdi della dispoŶiďilità del lavoratore. Infatti nella prestazione d’opera coordinata e continuativa, il lavoratore non è vincolato a tenersi a disposizione del committente benché la sua attività sia collegata stabilmente al ciclo produttivo e quindi inserita Ŷell͛azieŶda.
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discontinuo sul piano della disponibilità... il lavoratore non è vincolato a tenersi a disposizione del committente