Articolo 544 del codice penale fino al 1981:"Per i delitti preveduti dal capo primo e dall’articolo 530 (ovvero violenza carnale), il matrimonio, che l’autore del reato contragga con la persona offesa, estingue il reato, anche riguardo a coloro che sono concorsi nel reato medesimo; e, se vi è stata condanna, ne cessano l’esecuzione e gli effetti penali”.
Lo stupro era un reato contro la morale e il pudore, non contro la persona.