ARTICOLO 32 DELLA COSTITUZIONE ITALIANA--> divieto del lavoro minorile e protezione dei giovani sul luogo di lavoro.Il lavoro minorile è vietato. L'età minima per l'ammissione al lavoro non può essere inferiore all'età in cui termina la scuola dell'obbligo,fatte salve le norme più favorevoli ai giovani ed eccettuate deroghe limitate. I giovani ammessi al lavoro devono beneficiare di condizioni di lavoro appropriate alla loro età ed essere protetti contro lo sfruttamento economico o contro ogni lavoro che possa minarne la sicurezza, la salute, lo sviluppo fisico,psichico,morale o sociale o che possa mettere a rischio la loro istruzione .