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LA PRESTAZIONE (POTERE DIRETTIVO E POTERE DISCIPLINARE) - Coggle Diagram
LA PRESTAZIONE (POTERE DIRETTIVO E POTERE DISCIPLINARE)
IL POTERE DISCIPLINARE
L'
ART 2106
prevede l'applicazione di sanzioni disciplinari in caso di inosservanza degli artt 2104/5
Criterio di proporzionalità fra infrazione e sanzione
ART 2104
sotto la rubrica ''diligenza del prestatore di lavoro'' fissa due requisiti
CO. 1
Il prestatore deve usare la
DILIGENZA
richiesta dalla natura della prestazione dovuta
parametri di valutazione
INTERESSE SUPERIORE DELLA PRODUZIONE NAZIONALE
(tipico dello statalismo economico fascista)
INTERESSE DELL'IMPRESA
*ogg
interesse dell'impresa come istituzione
sogg.
interesse dell'imprenditore
l'
inossservanza
del dovere di diligenza comporta per il prestatore l'obbligo di risarcire, a titolo della responsabilità contrattuale, il danno scaturito dell'inosservanza/negligenza, nonchè l'eventuale sottoposizione a sanzioni disciplinari
CO. 2
OBBEDIENZA
Il prestatore deve osservare le disposizioni per l'esecuzione impartite dal datore (
potere direttivo
) e dai suoi collaboratori
la soggezione del lavoratore non può superare i limiti sanciti dalla legge (in particolare dallo statuto) legittimando in caso contrario il lavoratore ad utilizzare lo
jus resistentiae
(rifiutarsi di osservare le disposizioni impartite)
l'
inosservanza
può costituire motivo di licenziamento
ART 2105 C.C (OBBLIGO DI FEDELTA')
volto a tutelare l'interesse dell'imprenditore alla capacità di concorrenza dell'impresa
divieto per il lavoratore di trattare affari in concorrenza con l'imprenditore (
divieto di concorrenza
)
avendo natura contrattuale, si estingue con la cessazione del rapporto di lavoro.
con la stipulazione del
PATTO DI NON CONCORRENZA
si consente alle parti di limitare lo svolgimento del prestatore anche dopo la cessazione contratto. E' richiesta
forma scritta
il contenimento del vincolo entro determinati limiti di oggetto, luogo e tempo
la violazione può dar luogo alla condanna al risarcimento, ma non ad un ordine di cessazione dell'attività svolta
divieto di divulgare segreti aziendali con conseguente pericolo di pregiudizio per l'impresa
divieto di utilizzo dei segreti aziendali
sul piano civilistico la violazione dell'art 2105 dà luogo sia a alla responsabilità disciplinare, sia al risarcimento del danno eventualmente causato
ART 5 (ACCERTAMENTI SANITARI)
CO. 2
Vietati gli accertamenti da parte dei medici fiduciari del datore presso il domicilio del lavoratore
CO. 1
il controllo può avvenire solo attraverso un accertamento medico effettuato dagli istituti previdenziali su richiesta del datore
in caso di maalttia il medico curante invia all'istituoto previdenziale un certificato di diagnosi con inizio e fine presunta della malattia
la visita di accertamento avverrà il giorno stesso in cui viene richiesta dal datore, in orari di presunta reperibilità. Nel caso in cui il lavoratore risulti assente dalla visita, decade dal trattamento economico per i primi 10 gg.
il divieto di ricorso al medico fiduciario è da estendersi anche alle visite di preassunzione
D:LGS 94 N 626
il datore ha l'obbligo di nominare un medico competente per la sorveglianza dei lavoratori che svolgono mansioni a rischio
LIMITI AL POTERE DISCIPLINARE
Pubblicazione di un apposito codice disciplinare (
nullum crimen, nulla poena sine lege
)
Nessun provvedimento può essere adottato contro il lavoratore senza che gli sia contestato preventivamente l'addebito o che sia stato sentito in sua difesa
Le sanzioni disciplinari non possono comportare mutamenti definitivi del rapporto ad eccezione del licenziamento ( nel caso del
trasferimento
, esso è consentito solo quando sia atto a rimuovere incompatibilità fra il dipendente e l'ambiente di lavoro)
Divieto di applicare gravi provvedimenti prima che siano trascorsi 5 giorni dalla contestazione del fatto
Non può tenersi conto di alcun effetto disciplinare decorsi due anni dalla sanzione
LIMITI AL POTERE DI CONTROLLO
CONTROLLI SULL'ATTIVITA' LAVORATIVA
ART 4
Consentito l'utilizzo di impianti audiovisivi per motivi legati alla produzione o sicurezza del lavoro solo se pattuite con le rappresentanze sindacali
ART 3
I nominativi addetti alla vigilanza devono essere preventivamente comunicati
ART 2 (GUARDIE GIURATE)
Divieto di adibire le guardie giurate alla sorveglianza dell'attività lavorativa
Esclusivamente adibite alla
VIGILANZA DEL PATRIMONIO
con ciò il legislatore ha inteso impedire la formazione di una polizia privata alle dipendenze del datore
ART 6
le visite personali di controllo sono consentite solo per la tutela del patrimonio. Devono essere eseguite all'uscita dei luoghi di lavoro e devono in ogni caso rispettare la dignità e la riservatezza del lavoratore
LE INVENZIONI E LE OPERE DELL'INGEGNO DEL LAVORATORE
la paternità dell'invenzioone spetta al lavoratore, bensì il diritto patrimoniale spetta al datore di lavoro, poichè ha promosso, organizzato e finanziato tale invenzione. Possono tuttavia presentarsi 3 fattispecie:
INVENZIONI D'AZIENDA
quando avviene all'interno del rapporto lavorativo, ma non è tuttavia parte della prestazione. anche in questo caso il brevetto spetta al datore, tuttavia al lavoratore spetta un equo premio
INVENZIONI OCCASIONALI
quando pur rientrando nel campo dell'attività non ha alcun nesso oggettivo con la mansione. il diritto al brevetto spetto al dipendente, tuttavia il datore ha diritto di prelazione sull'acquisto del brevetto
INVENZIONI DI SERVIZIO
quando l'attività inventiva è oggetto della prestazione, per la quale è prevista una rimunerazione. il diritto al rilascio del brevetto spetta automaticamente al datore