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AUTONOMIA PRIVATA E RAPPORTO DI LAVORO - Coggle Diagram
AUTONOMIA PRIVATA E RAPPORTO DI LAVORO
INDEROGABILITA' DEL REGOLAMENTO CONTRATTUALE IMPOSTO DA LEGGE O CONTRATT.
INDEROGABILITA' IN PEIUS / FLESSIBILITA' VERSO L'ALTO / DEROGABILITA' IN MELIUS
ART 1419 CO.2
in caso di clausole difformi dalle norme imperative, queste vengono sostituite dalla stessa legge (
sostituzione legale
)
ART 6 della CONVENZIONE DI ROMA
prevede che in mancanza di scelta fra le parti contraenti,
il contratto di lavoro sia regolato sulla base
a) della legge del Paese in cui il lavoratore compie abitualmente il suo lavoro
b) della legge del paese in cui si trova la sede che ha assunto il lavoratore ( qualora questi non compia abitualmente il suo lavoro in una sede fissa)
come ulteriore effetto dell'inderogabilità dei precetti si ha
INSERZIONE AUTOMATICA
CONTRATTO E RAPPORTO DI LAVORO
Il
contenuto del contratto
non è rimesso all'autonomia negoziale dei contraenti, in quanto la legge/contrattazione collettiva
stabiliscono in via preventiva il contenute necessario di molte disposizioni
mansioni e qualifiche
trattamento economico minimo x il lavoratore
orario di lavoro
ART. 2126 c.c
(
inefficacia dell'invalidità del contratto
)
co.1]
La
NULLITA' o ANNULLAMENTO
non produce effetti per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione. Si tratta dell'
IRRETROATTIVITA'
dell'eliminazione del negozio, che rimane valido limitatamente al periodo di esecuzione già avvenuta (salvo illiceità della causa o dell'oggetto)
CO. 2 ]
In caso di nullità causata da violazione di norme poste a tutela del lavoratore, questi ha cmq diritto alla retribuzione. Non ci troviamo dinanzi ad una sanatoria del contratto invalido, ma alla salvaguardia degli effetti prodotti dalla prestazione.
non appare riconducibile all'art 2126 c.c. l'ipotesi della prestazione di
natura extracontrattuale
(es. occupazione dei fondi rustici, in questo caso il rapporto non può essere ritenuto invalido perchè è addirittura inesistente, al massimo la giurisprudenza può riconoscere l'azione di ingiustificato arricchimento)
FONTE CONTRATTUALE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Tuttavia il
CONTRATTO DEL RAPPORTO DI LAVORO
è regolato per la maggiorparte da legge e contratti collettivi
La
DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO
può essere derogata in ogni momento dall' AUTONOMIA PRIVATA solo da
NORME IN FAVORE DEL LAVORATORE
ART 1321: IL CONTRATTO
è l'accordo fra due o più parti per mezzo del quale si costituisce un rapporto giuridico patrimoniale
PRINCIPIO DEL FAVOR
le norme inderogabili non hanno funzione di ordine pubblico, bensì di protezione dell'interesse del lavoratore, per ciò può essere lasciato all'autonomia contrattuale l'intervento migliorativo dei suoi intererssi.
la
legislazione di flessibilita'
sancisce, in deroga alla regola del favor, la possibilità di introdurre anche delle modifiche peggiorative, ma giustificate da esigenze dell'impresa.