Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
provvedimenti di secondo grado - Coggle Diagram
provvedimenti di secondo grado
Sono quei provvedimenti che la p.a può emanare per porre rimedio all'invalidità o non conformità dell'atto amm. all'interesse pubblico e hanno per oggetto atti già emanati dalla p.a che li sottopone a un riesame
ratio: AUTOTUTELA ossia capacità in capo alla p.a di risolvere conflitti da impugntiva e conflitti da resistenza
conflitti da impugnativa: possono essere conflitti in atto o in potenza
conflitti da resistenza sono necessariamente conglitti eventuali e non potenziali
art. 21 quater, quinquies e nonies
revoca
sospensione
annullamento d'ufficio
convalida
ANNULLAMENTO
rimozione degli effetti prodotti nel frattempo, decorre dal momento in cui l'atto era stato emesso (ex tunc)
annullamento giurisdizionale: di competenza del giudice amministrativo e ricorre quando è il giudice a eliminare un provvedimento illegittimo
annullamento in sede di controllo : la p.a provvede ad eliminare gli effetti di un provv. amministrativo illegittimo( amm. diversa da quella che lo ha emanato)
annullamento su ricorso amministrativo: viene fatto ricorso tramite domanda dalla p.a a una gerarchicamente superiore che abbia il potere di eliminare il provv. illegittimo
due presupposti:
illegittimità del provvedimento
sussistenza di un interesse pubblico ad annullare
attuale: deve riferirsi al momento in cui l'annullamento viene pronunciato
specifico. vale a dire diverse rispetto alla semplice esigenza di ripristinare l'ordine giuridico violato
art. 21 nonies: provv amm. illegittimo è annullabile quando:
entro un termine preciso e ragionevole non superiore a 18 mesi dal momento dell'adozione del provv. di autorizzaizone o attribuzione di vantaggi economici
tenendo conto di destinatari e eventuali controinteressati
dall'organo che lo ha emanato
sussistono ragioni di pubblico interesse
convalida: rimozione del vizio di legittimità del provvedimento
fatta salva quando sussiston ragioni di pubblico interesse
entro un t. ragionevole