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LA TUTELA DEL LAVORATORE NELL'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
INSERIMENTO DEL PRESTATORE NELL'AMBIENTE DI LAVORO
(INTESO COME ORGANIZZAZIONE PRODUTTIVA)
COSTITUITA DA
ritmi e tempi di lavoro
locali dell'impresa
fattori naturali/artificiali
materie di lavorazione
all'interno della quale si pone il problema della
TUTELA DELLA PERSONA FISICA DEL PRESTATORE
attraverso la
LIMITAZIONE DELLA DISCREZIONALITA' DEL POTERE IMPRENDITORIALE
imponendo norme idonee a a fissare
CONDIZIONI AMBIENTALI
(igiene e sicurezza)
DURATA DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA
(orario di lavoro)
In questa prospettiva nasce il
SISTEMA DI ASSICURAZIONI SOCIALI CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI
Nasce come diritto di tutti gli addetti a lavori potenzialmente pericolosi e nocivi
PRINCIPIO DEL RISCHIO PROFESSIONALE
alla base dell'istituto, al fine di risarcire il lavoratore con prestazioni che vanno da un'indennità per i periodi di infortunio, fino ad una rendita nel caso di inabilità permanente
ART 2087
ciò ha dato origine all'
EMANAZIONE DELL'ART 9 ST. LAV.
, che ha attribuito ai lavoratori il diritto di esercitare, per mezzo di proprie rappresentanze, il controllo sull'applicazione in azienda delle norme per la prevenzione e delle malattie professionali.
l'art 2087 è stato invocato ex post, in funzione risarcitoria dei danni
MOBBING
condizione in cui dei dipendenti pongono un altro dipendente in una condizione di inferiorità
verticale
orizzontale
DANNO BIOLOGICO
(inteso come lesione del bene della salute, al di là della capacità lavorativa, ma considerata nella sua esplicazione intellettuale e nelle relazioni sociali) La
TUTELA ASSICURATIVA
è estesa anche ad esso
LA DISCIPLINA
consiste nel dovere dell'imprenditore ad adottare misure di prevenzione dei rischi derivanti dall'ambiente di lavoro.
Ha tuttavia ottenuto scarso rilievo e perlopiù invocato
ex post
in funzione risarcitoria per eventi dannosi già prodotti
TUTELA DELLA SALUTE NEL D.LGS. N. 81/2008
valutazione ed eliminazione o riduzione dei rischi
programmazione della prevenzione
uso ridotto di agenti chimici
obbligatoria l'informazione e la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
obbligatoria l'elezione in tutte le aziende di uno o più rappresentanti per la sicurezza, a seconda delle dimensioni aziendali
obbligo del datore di istituire un un servizio di prevenzione e protezione dei rischi ( istituto composto da da esperti con livelli minimi di professionalità)
sottoporre alla sorveglianza del
medico competente
i lavoratori esposti a particolari rischi
DIVIETI DI DISCRIMINAZIONE
relativi a politica, razza, sesso, lingua, religione
direttiva del 2000 vieta le discriminazioni fondate sulla religione, origine etnica, handicaps, convinzioni personali ecc
il
D. LGS 216/2003
ha attutato la sopracitata direttiva con una serie did eroghe.
non costituiscono discriminazioni le differenze fondate su religione, sesso, età, handicap, qualora costituiscano requisiti essenziali per lo svolgimento di particolari attività lavorative.
è ritenuto legittimo operare esclusioni per determinate attività (cura, assistenza, istruzione, educazione,) persone che hanno subito condanne definitive per reati contro la libertà sessuale dei minori o pedopornografia