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Le cariche pubbliche nella ROMA REPUBBLICANA
I CONSOLI
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Erano due, con pari poteri
I PRETORI
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Erano originariamente due, uno per i processi tra cittadini (pretore urbano) e uno per i processi tra un cittadino e uno straniero (praetor peregrinus): poi ne venne creato uno per ogni tipologia specifica di reato (omicidio, concussione, frode etc.), fino a 10.
I CENSORI
Erano due, eletti ogni cinque anni
Aggiornare le liste dei senatori, ossia rimpiazzare i senatori morti o decaduti nominandone altri al posto loro.
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Effettuare e redigere il CENSIMENTO, ossia la registrazione di tutti i cittadini romani e dei loro beni;
Vigilare sui costumi: in particolare, i censori potevano ESPELLERE E FAR DECADERE DALLA SUA CARICA un senatore che avesse tenuto un comportamento indegno.
GLI EDILI
l'approvvigionamento alimentare di Roma (far arrivare e stoccare nei magazzini pubblici i rifornimenti, in particolare il grano)
La costruzione e la manutenzione delle opere pubbliche (strade, acquedotti, edifici pubblici, terme, anfiteatri etc.)
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I QUESTORI
Erano quattro: DUE restavano a Roma e amministravano l'erario (ossia il bilancio dello Stato), mentre ALTRI DUE seguivano i consoli in guerra per provvedere alle spese necessarie.
Poteri e compiti: avevano funzioni FINANZIARIE, ossia erano "ministri del tesoro", tesorieri pubblici.
I TRIBUNI DELLA PLEBE
Erano 2, eletti dai comizi tributi MA solo dai cittadini plebei (i patrizi in questo caso non potevano votare)
Poteri e funzioni
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Avevano il DIRITTO DI VETO, ossia potevano BLOCCARE qualsiasi provvedimento di qualsiasi autorità, compresi i consoli.
IL DITTATORE
Non era una carica ordinaria dello Stato: veniva nominato solo in caso di gravissima emergenza (p. es. dopo una sconfitta gravissima)
Veniva nominato dai consoli e dal senato, dopo che quest'ultimo aveva approvato il SENATUS CONSULTUM ULTIMUM, ossia dopo che aveva decretato lo STATO DI EMERGENZA
NON AVEVA COLLEGHI e poteva prendere da solo qualsiasi decisione. Il veto dei tribuni della plebe non valeva nei suoi confronti
Poteva durare in carica AL MASSIMO 6 MESI, e comunque decadeca non appena il senato decretasse la fine dello stato di emergenza.
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