Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
PARLAMENTO (ORGANIZZAZIONE DELLE CAMERE secondo l'art. 64 della…
PARLAMENTO
ORGANIZZAZIONE DELLE CAMERE secondo l'art. 64 della Costituzione, le Camere sono organizzate in:
I Gruppi parlamentari sono gruppi di almeno 20 persone eletti nelle liste dello stesso partito. Ogni gruppo ha un capo gruppo.
Le Commissioni permanenti sono una specie di Camere in scala ridotta, con il compito di rendere più veloci i lavori del Parlamento, in quanto svolgono un lavoro preparatorio su tutti i provvedimenti che la Camera dovrà poi deliberare
-
Le Commissioni speciali sono commissioni a cui è affidato uno specifico compito e si sciolgono quando questo compito è stato assolto.
Le Giunte sono organismi formati da più parlamentari per svolgere funzioni consultive e di controllo. Es. La Giunta per le elezioni che verifica la presenza negli eletti dei requisiti di legge.
COME AVVENGONO LE DELIBERAZIONI Le deliberazioni cioè le decisioni prese dal parlamento possono avvenire a scrutinio segreto o palese.
Il voto palese È la regola generalmente adottata con cui su ogni banco delle due aule parlamentari, si presentano sistemi di votazione elettronica, riprodotti su grande tabellone.
Il voto segreto costituisce un'eccezione perché è ammesso solo nei casi indicati dai regolamenti delle camere.
COME SI ABROGA UNA LEGGE Le leggi possono essere sottoposte a referendum abrogativo su richiesta di 500.000 elettori o di cinque consigli regionali. Il referendum abrogativo è l'unico esempio di democrazia diretta e viene indetto dal Presidente della Repubblica. I cittadini esprimono il proprio voto con un SÌ o un NO su una determinata questione.
-
-
Un referendum è ammissibile secondo la Corte se c'è chiarezza, semplicità e univocità del quesito proposto ai cittadini.
COME SI APPROVA UNA LEGGE COSTITUZIONALE: le leggi Costituzionali devono essere approvate due volte da ciascuna Camera con un intervallo non inferiore a tre mesi (art. 138). Se la seconda approvazione avviene a maggioranza dei due terzi dei componenti delle due Camere, la legge è subito promulgata e pubblicata; se invece avviene con la sola maggioranza assoluta (cioè la metà +1 dei componenti delle Camere), può essere sottoposta a referendum popolare prima della promulgazione. Se entro tre mesi dalla pubblicazione non è fatta richiesta di referendum la legge viene approvata e promulgata dal capo dello Stato
VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI le deliberazioni delle Camere sono valide se è presente la maggioranza dei componenti, detta numero legale. Tuttavia in base alla gravità delle scelte da prendere la costituzione prevede maggioranze diverse:
MAGGIORANZA SEMPLICE Si raggiunge se votano a favore del provvedimento la metà +1 dei parlamentari presenti in aula.
MAGGIORANZA QUALIFICATA si raggiunge se votano i due terzi dei componenti dell'assemblea come nel caso dell'elezione del Presidente della Repubblica.
MAGGIORANZA ASSOLUTA Si raggiunge se votano a favore del provvedimento la metà +1 dei componenti dell'assemblea.