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UNITÀ DI APPRENDIMENTO 4-IL CONTRATTO MODULO 4: Invalidità e risoluzione
UNITÀ DI APPRENDIMENTO 4-IL CONTRATTO
MODULO 4: Invalidità e risoluzione
NULLITÀ DI UN CONTRATTO
IL CONTRATTO NULLO NON VIENE AD ESISTENZA E LE CAUSE SONO:
INDETERMINATEZZA O INDETERMINABILITÀ DELL'OGGETTO
IMPOSSIBILITÀ DELL'OGGETTO
ILLICEITÀ DELLA CAUSA
ILLICEITÀ DEL MOTIVO, SE É COMUNE AD ENTRAMBI LE PARTI
ILLICEITÀ DELLA CONDIZIONE SOSPENSIVA O RISOLUTIVA
IMPOSSIBILITÀ DELLA CONDIZIONE SOSPENSIVA
MANCANZA DI UNO DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI (ACCORDO, FORMA, CAUSA, OGGETTO)
LA NULLITÀ PUÒ ESSERE:
PARZIALE
QUANDO COLPISCE SOLAMENTE UNA DELLE CLAUSOLE DEL CONTRATTO. ESSA VERRÀ SOSTITUITA CON UNA CLAUSOLA CONFORME ALLA LEGGE
TOTALE
SE LA CLAUSOLA NULLA É STATA DETERMINANTE PER LA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO, QUEST'ULTIMO SARÀ TOTALMENTE NULLO
IN GENERALE IL CONTRATTO É INSANABILE, OVVERO NESSUN ATTO SUCCESSO PUÒ SANARE LA NULLITÀ
A QUESTA REGOLA, FA ECCEZIONE IL PRINCIPIO DELLA CONVERSIONE DEL CONTRATTO NULLO
SECONDO CUI UN CONTRATTO NULLO PUÒ PRODURRE GLI EFFETTI DI UN CONTRATTO DIVERSO, SE VENGONO INTEGRATI I REQUISITI DI SOSTANZA E FORMA RICHIESTI E CHE LE PARTI NON FOSSERO A CONOSCENZA DELLA NULLITÀ DEL CONTRATTO
L'AZIONE DI NULLITÀ
L'AZIONE GIUDIZIALE MOSSA PER RENDERE UN CONTRATTO NULLO PUÒ ESSERE PROPOSTA:
DA CHIUNQUE
SENZA LIMITI, DUNQUE É IMPRESCRITTIBILE
ANNULLABILITÀ DI UN CONTRATTO
UN CONTRATTO ANNULLABILE VIENE AD ESISTENZA E PRODUCE EFFETTI, MA CHE POSSONO ESSERE FATTI SVANIRE
LE CAUSE DI ANNULLABILITÀ SONO:
VIZI DEL CONSENSO O DELLA VOLONTÀ
DOLO
SONO AZIONI ARTIFICIOSE E RAGGIRI COMPIUTE DA UNA PARTE CON LO SCOPO DI INDURRE IN ERRORE L'ALTRA
VIOLENZA
É LA MINACCIA DI UNA MALE INGIUSTO E NOTEVOLE, AL FINE DI FAR CONCLUDERE AD UN SOGGETTO UN DETERMINATO CONTRATTO
ERRORE
FALSA RAPPRESENSTAZIONE DELLA REALTÀ CHE HA INDOTTO UN CONTRAENTE A CONCLUDERE UN CONTRATTO
DEVE ESSERE:
ESSENZIALE
DETERMINANTE PER IL CONSENSO
RICONOSCIBILE
LA POSSIBILITÀ DI UNA PARTE DI ACCORGERSI DELL'ERRORE COMMESSO DALLA CONTROPARTE
DIFFERENTE INVECE L'ERRORE OSTATIVO
L'ERRORE OSTATIVO SI HA QUANDO LA VOLONTÀ DI UN SOGGETTO NON É VIZIATA, MA VIENE TRASMESSA ERRONEAMENTE
INCAPACITÀ LEGALE O NATURALE DI UNA DELLE DUE PARTI AL MOMENTO DELLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
CONFLITTO DI INTERESSI TRA RAPPRESENTANTE E RAPPRESENTATO
ALCUNE DIFFERENZE CON IL CONTRATTO NULLO RIGUARDANO:
L'INSANABILITÀ
IL CONTRATTO ANNULLABILE, A DIFFERENZA DI QUELLO NULLO, PUÒ ESSERE RESO VALIDO TRAMITE UN ATTO DETTO CONVALIDA.
LA CONVALIDA PUÒ ESSERE
ESPRESSA
QUANDO L'INTERESSATO ESPRIME CON CHIAREZZA ALLA CONTROPARTE DI RITENERE UGUALMENTE VALIDO IL CONTRATTO
TACITA
QUANDO COLUI CHE POTREBBE RICHIEDERE L'ANNULLAMENTO ESEGUE SPONTANEAMENTE IL VINCOLO CONTRATTUALE
L'AZIONE DI ANNULLABILITÀ
L'AZIONE MOSSA PER DICHIARARE UN CONTRATTO ANNULLABILE PUÒ ESSERE FATTA:
SOLO DALLA PARTE STABILITA DALLA LEGGE
ENTRO 5 ANNI, PENA PRESCRIZIONE
LA RESCISSIONE DEL CONTRATTO
LA RESCISSIONE DI UN CONTRATTO SI HA QUANDO VIENE CONCLUSO:
IN STATO DI PERICOLO
PER STATO DI PERICOLO SI INTENDE QUANDO LA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO AVVIENE PER EVITARE DANNI GRAVI ALLE PERSONE
IL CONTRATTO PUÒ ESSERE SCIOLTO SUCCESSIVAMENTE
IN STATO DI BISOGNO
PER STATO DI BISOGNO SI INTENDE UNA SPROPORZIONE DELLE PRESTAZIONI CORRISPETTIVE DIPESA DA UNO STATO DI NECESSITÀ DI UN CONTRAENTE.
PER FAR SI CHE SI POSSA APPLICARE LA RESCISSIONE, É NECESSARIO CHE L'ALTRA PARTE SIA A CONOSCENZA DELLO STATO DI BISOGNO E CHE TRAGGA VANTAGGIO DAL CONTRATTO
IL CONTRATTO PUÒ ESSERE SUCCESSIVAMENTE SCIOLTO
LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO PER FATTI CHE SI SONO VERIFICATI SUCCESSIVAMENTE ALLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO STESSO.
I CONTRATTI PRESI IN CONSIDERAZIONE IN QUESTO SCHEMA SONO I CONTRATTI A PRESTAZIONI CORRISPETTIVE
IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA
QUANDO UN CONTRAENTE NON PUÒ ADEMPIERE ALLA SUA OBBLIGAZIONE A CAUSA DI EVENTI IMPREVEDIBILI ED INEVITABILI CHE ACCADONO DOPO LA STIPULA DEL CONTRATTO
É OPPORTUNO RICORDARE CHE IL BENE SU CUI FA RIFERIMENTO QUESTA OPZIONE SONO BENI INFUNGIBILI
ECCESSIVA ONEROSITÀ SOPRAVVENUTA
QUANDO UNA DELLE DUE OBBLIGAZIONI DIVENTA TROPPO DISPENDIOSA PER FATTI ACCADUTI DOPO LA STIPULA DEL CONTRATTO
INADEMPIMENTO
QUANDO UN CONTRAENTE NON ADEMPIE ALLA SUA OBBLIGAZIONE
IN QUESTO CASO LA PARTE NON INADEMPIENTE HA DUE OPZIONI:
RICHIEDERNE LA RISOLUZIONE, CIOÈ LO SCIOGLIMENTO
ESISTONO DUE TIPI DI RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO:
RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE O DI DIRITTO
SENZA RICORRERE AL GIUDICE, MA ATTRAVERSO DELLE CLAUSOLE APPOSTE NEL CONTRATTO
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RISOLUZIONE GIUDIZIALE
ATTRAVERSO UNA SENTENZA DEL GIUDICE CHE ACCERTA L'ESISTENZA DI UN INADEMPIMENTO DI NON SCARSA IMPORTANZA
RICHIEDERE L'ADEMPIMENTO DEL CONTRATTO