Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
Contratto di affitto del fondo rustico (Affituario (Deve versare un canone…
Contratto di affitto del fondo rustico
Accordo con cui un soggetto concede per un determinato periodo cede uno o più terreni od altri mezzi produzione ad un altro soggetto per uso agricolo
Il canone annuo non deve necessariamente corrispondere a denaro
è consigliabile determinare il canone attenendosi ai criteri individuati dai contratti collettivi
Si può stipulare in due modi: ex lege o per volontà delle parti
Locatore
Doveri
Consegnare il fondo all'affittuario
Garantire il pacifico utilizzo del fondo
Diritti
Se l'affittuario si renda gravemente inadempiente alle obbligazioni assunte, il locatore potrà richiedere la risoluzione del contratto d'affitto ed il risarcimento degli eventuali danni
Affituario
Deve versare un canone annuo
Coltivare il fondo con diligenza e con l'utilizzo di tecniche agronomiche opportune
Consentire al locatore di controllare i beni in affitto
Mantenere la destinazione agricola
Non dare in subaffitto o cedere ai terzi
Rispettare la scadenza del contratto d'affitto
Doveri
spese di ordinaria amministrazione
Può eseguire miglioramenti se autorizzato dal locatore
Ha diritto al contratto di stipulazione
Deve durare almeno 15 anni, tranne per i terreni destinati all'alpeggio che possono durare 6 anni
Questi tempi possono essere derogati attraverso la stipulazione dei "patti di deroga"
Alla scadenza del rapporto,l'affitto è tacitamente rinnovato
Chi intende interrompere tale rapporto prima della scadenza deve dare disdetta tramite la raccomandata a/r almeno un anno prima della scadenza dell'ultima annata agraria