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CONTRATTO DI AFFITTO DI FONDO RUSTICO (si può instaurare in 2 modi: (ex…
CONTRATTO DI AFFITTO
DI FONDO RUSTICO
accordo con cui il locatore cede per un determinato periodo, lo sfruttamento di uno o più terreni o di macchinari ad un altro soggetto (affittuario) utilizzati in ambito agricolo
è determinato dalla l. 3 maggio 1982 n.203
CANONE ANNUO: può essere corrisposto in denaro o in pagamento in natura (quota di frutti raccolti)
il CANONE d'AFFITTO è determinato attraverso dei criteri dati dai contratti collettivi delle maggiori organizzazioni agricole.
si può instaurare in 2 modi:
ex lege
per volontà delle parti:
-se l'affittuario è coltivatore diretto è sufficiente un accordo verbale (è consigliabile comunque un accordo scritto)
-se l'affittuario non è coltivatore diretto è necessario mettere l'accordo per iscritto
DIRITTI E DOVERI
DELLE PARTI
LOCATARIO
consegnare il fondo all'affittuario
garantire il pacifico godimento del fondo da parte dell'affittuario
deve farsi carico delle riparazioni straordinarie se non causate dall'affittuario
AFFITTUARIO
versare al locatore il canone annuo
coltivare con tecniche agronomiche migliori
concedere al locatore il controllo dei beni affittati
mantenere la destinazione agricola del fondo
non dare in subaffitto o cedere a terzi
riconsegnare i fondi al termine del rapporto
spese di ordinaria amministrazione
diritto di prelazione, nell'ipotesi della stipula di un successivo contratto d'affitto
DURATA MINIMA DEL CONTRATTO
15 ANNI
(art. 1-21 della l. 203/1982)
per garantire la continuità dell'attività agricola
affitto di 6 anni per i terreni di montagna destinati all'alpeggio e per i piccoli appezzamenti di terreno montani poco produttivi (art. 3-52 l. 203/1982)
possono essere modificati solo con la stipulazione dei
patti in deroga
alla scadenza del contratto:
assenza di disdetta: affitto tacitamente rinnovato
disdetta: tramite raccomandata a/r almeno un anno prima della scadenza dell'annata agraria
(può essere fatta anche prima della scadenza del contratto)
il locatore può richiedere la risoluzione del contratto di affitto e il risarcimento dei danni se l'affittuario non adempie ai propri doveri
Miglioramenti
: insieme delle opere durevoli realizzate dall'uomo, che aumentano stabilmente la produttività e il valore del bene affittato.
L'affittuario può effettuare tali miglioramenti se d'accordo con il locatore anche implicitamente. In mancanza di accordo l'affittuario può ottenere l'autorizzazione attraverso un procedimento all'Ispettorato Agrario della Provincia. Se non presenti una di queste condizioni, i miglioramenti possono essere causa di risoluzione del contratto.