Il potere esecutivo è affidato al governo all'interno del quale, secondo l'art. 92, c. 1 Cost., si distinguono tre diversi organi: il presidente del Consiglio dei ministri (primo ministro), i ministri e il Consiglio dei ministri (talvolta detto impropriamente gabinetto, secondo una dicitura storica non usata dalle norme italiane), quest'ultimo costituito dall'unione dei precedenti due organi. La formazione del Governo è disciplinata in modo succinto dagli art. 92, c. 2, 93 e 94 Cost. e da prassi costituzionali consolidatesi nel tempo.
Il governo dipende dalla fiducia di entrambi i rami del parlamento e ha in suo potere la possibilità di emettere decreti-legge solo in caso di emergenza (i quali devono essere confermati dal voto del parlamento entro 60 giorni) e non dovrebbe fare decreti-legge abusivamente (art. 77)