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PM fine delle indagini preliminari (DEPOSITO DEL RINVIO A GIUDIZIO NELLA…
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L'UDIENZA PRELIMINARE E' UN'UDIENZA FILTRO, PER ALLEGERIRE IL CARICO IN DIBATTIMENTO E DELLA POSSIBILITA' DI FORMULARE SENTENZA, VI E' ANCHE LA POSSIBILITA' DI CHIEDERE DEI RITI ALTERNATIVI
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VIENE FISSATA CON DECRETOL'UDIENZA IN CAMERA DI CONSIGLIO ENTRO 5 GG E L'UDIENZA SI TIENE ENTRO 30 GG
NOTIFICA ALLE PARTI ALMENO 10 GG PRIMA, PM DIFENSORE IMPUATATO E PARTE OFFESA
INIZIO UDIENZA PRELIMINARE, IL GUP ACCERTA LA COSTITUZIONE DELLE PARTI
DIFENSORE O IMPUATO LEGGITTIMAMENTE ASSENTI, RINVIO UDIENZA
IN CASO DI ASSENZA INGIUSTIFICATA O L'IMPUTATO DICHIARA DI NON VOLERE PARTECIPARE O CMQ VI SONE LE CONDIZIONE SECONDO L'ART 420 CPP SI PROCEDE IN SUA ASSENZA
SE L'IMPUTATO E' ASSENTE POICHE' NON A CONOSCENZA DEL PROCEDIMENTO OPPURE NON RICORRONO I CASI DEL 420 BIS CPP L'UDIENZA E' SOSPESA CON ORDINANZA
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PM E DIFENSORE E IMPUATO, VENGONO SENTITE LE PARTI, L'IMPUATATO HA FACOLTA' DI RENDERE DICHIARAZIONI O DI ESSERE INTERROGATO
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L'IMPIUATO HA FACOLTA' DI NON PARTECIPARE SE REGOLARMENTE AVVISATO O RICORRONO I SEGUENTI CASI DELL'ART 420BIS CPP
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INFORMAZIONE ALL'INDAGATO DELLA FINE DELLE INDAGINI, SI DA POSSIBILTà ALL'INDAGATO DI PRENDERE VISIONE E DI FORMULARE
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