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L'ACCORDO NEL SISTEMA DELLE FONTI DEL DIRITTO INTERNAZIONALE (IL…
L'ACCORDO NEL SISTEMA DELLE FONTI DEL DIRITTO INTERNAZIONALE
incontro delle VOLONTA' di due o più Stati o di altri soggetti dell'ordinamento internazionale, che acconsentono ad assumere obblighi e diritti reciproci regolati dal diritto internazionale in relazione a una determinata materia e a rispettarli in buona fede
GLI EFFETTI DELLE NORME PATTIZIE (particolari): da PACTA SUNT SERVANDA, norme pattizie quali fonti di obbligazioni che regolano solo le parti contraenti, al contrario delle norme consuetudinarie che vincolano solo le parti contraenti
PACTA TERTIIS NEC NOCENT NEQUE PROSUNT, che esclude la possibilità di creare obblighi o diritti a carico di Stati Terzi senza il loro consenso
trattato/convenzione/accordo/carta/statuto/protocollo/concordato/memorandum/atto
I TRATTATI possono essere costituiti da un documento o più (SCAMBIO DI NOTE o SCAMBI DI LETTERE, che possono essere redatti in momenti diversi)
LA LIBERTA' DEGLI STATI NEL DETERMINARE IL CONTENUTO DEL TRATTATO E I SUOI LIMITI, unico vincolo rispetto alle norme di JUS COGENS che non sono derogabili tramite accordo
IL RAPPORTO TRA NORME GENERALI E PATTIZIE, molto spesso gli Stati intraprendono rapporti INTER SE proprio per introdurre una regola diversa da quella che si applica nei rapporti generali, proprio come quando si concede il sorvolo del proprio territorio, o una parte del territorio a forze armate straniere (art 38 STATUTO CORTE INTERNAZIONALE DI GIUSTIZIA)
L'ASSENZA DI GERARCHIA non esclude che una norma successiva prevalga sulla precedente, ove sorge una consuetudine può modificare la disciplina pattizia
LA CONVENZIONE DI VIENNA SUL DIRITTO DEI TRATTATI (22 maggio 1969).
Basata su un progetto di articoli predisposto dalla Commissione di diritto internazionale, a conclusione di un lavoro di elaborazione durato quasi 20 anni.
Contiene NORME DI SVILUPPO PROGRESSIVO.
AMBITO DI APPLICAZIONE, faremo riferimento alla Convenzione quando ci riferiamo agli accordi tra Stati INDIPENDENTI (ART 1), stipulati per iscritto e retti dal diritto internazionale, anche ai trattati istitutivi delle organizzazioni internazionali.
I trattati tra Stati e O.I, o tra O.I sono disciplinati da un'altra Convenzione, stipulata a Vienna nel 1986.
PLENIPOTENZIARI, persone espressamente autorizzate dall'organo competente dello Stato a negoziare, adottare, autenticare il testo dello Stato. Qual'ora questo gesto fosse compiuto da un soggetto non autorizzato, l'atto non avrebbe effetto, salvo che non sia successivamente confermato dallo Stato in questione (ART 8).
CHI SONO: 1) capi di Stato, 2) capi di governo, 3) ministri degli esteri, 4) capi d missione diplomatica limitatamente alla negoziazione tra Stato accreditante e creditatario.
IL NEGOZIATO, L'ADOZIONE e L'AUTENTICAZIONE DEL TESTO.
Le FASI della procedura sono diverse a seconda che si tratti di FORMA SEMPLIFICATA o SOLENNE.
La C.D.V prevede alcune regole procedurali che possono essere derogate dagli Stati
FORMA SOLENNE: seguita dall'ADOZIONE DEL TESTO,1) la .C.D.V propone come regola generale (l'UNANIMITA'), ma 2) nel caso di una conferenza internazionale (LA MAGGIORANZA DEI DUE TERZI).
Più recentemente si è sviluppata la procedura del CONSENSUS, modalità che prescinde dal vioto formale
all'ADOZIONE, segue L'AUTENTICAZIONE, che fissa il contenuto del testo del trattato. Essa può essere posta in un solo luogo in un solo momento oppure la firma può rimanere aperta a lungo
NEGOZIATI, autenticati in più lingue
LA MANIFESTAZIONE DEL CONSENSO: 1) in forma SOLENNE (il consenso ad obbligarsi dello Stato si esprime in un momento successivo alla firma
la C.D.V. menziona la RATIFICA, ACCETTAZIONE, APPROVAZIONE o ADESIONE. Le prime 3 espressioni coincidono (ART 2.b), mentre l'ADESIONE si riferisce a quegli Stati che vogliono partecipare al trattato in un momento successivo alla firma. ATTENZIONE: possibile solo per i TRATTATI APERTI
CON LA MANIFESTAZIONE DEL CONSENSO (secondo la C.D.V. lo Stato diventa CONTRAENTE DI UN TRATTATO, indipendentemente dal fatto che esso sia entrato in vigore)
SEGUE: L'ENTRATA IN VIGORE, tempi vari generalmente indicati nelle disposizioni finali del trattato.
Deve essere comunicata a tutti gli Stati firmatari l'avvenuto deposito del consenso degli altri Stati.
Il trattato generalmente indica quanti strumenti di ratifica o anche di adesione sono necessari, e quanto tempo deve decorrere dal deposito dell'ultimo di tali strumenti per entrare in vigore.
i trattati in vigore DEVONO ESSERE REGISTRATI AL SEGRETARIATO GENERALE DELE N.U. (ART 80 C.D.V e ART.102 DELLE N.U.)
ACCORDI IN FORMA SEMPLIFICATA, solitamente accordi bilaterali, per questi la manifestazione del consenso è stabilita dalla firma del testo o dallo scambio degli strumenti di ratifica. E' indispensabile che i pieni poteri indichino la volontà di attribuire tale effetto alla firma.
IL MANCATO RISPETTO DELLE NORME SULLA COMPETENZA A STIPULARE, (ART 46 C.D.V l violazione deve essere manifesta, ed evidente per qualsiasi Stato, e deve riguardare una norma di diritto interno di importanza fondamentale).
REGOLE DI INTERPRETAZIONE, ART 31 1) si parte dal significato letterale, 2) un trattato va interpretato in buona fede, 3) PACTA SUNT SERVANDA art 26
STRUMENTI PRIMARI (la manifestazione oggettiva al consenso, non è importante che lo Stato abbia partecipato al formarsi della prassi, è sufficiente che l'abbia accettata), STRUMENTI COMPLEMENTARI (ART 32, lavori preparatori)