Per ragioni etiche o morali, medici e ausiliari individuati in maniera specifica (medici di fiducia, medici generalisti, dipendenti, anestesisti, ostetriche, infermieri) possono obiettare cioè rifiutarsi di adempiere ad un obbligo di legge quale l’interruzione della gravidanza con apposita dichiarazione comunicata al medico provinciale. L’obiezione di coscienza non opera se, in particolari circostanze di urgenza, l’intervento di interruzione della gravidanza è indispensabile e necessario per salvare la vita della donna.