INTRODUZIONE.
Il contratto è una delle fonti di un'obbligazione. Il contratto è secondo il codice civile l'accordo tra due o più parti posto in essere per costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale.
Le parti hanno libertà contrattuale, cioè possono scegliere sia di stipulare il contratto o meno, sia la controparte (l'eccezione si ha nel caso esista un diritto di prelazione), sia in che forma stipulare il contratto e anche le regole principali (che non vadano contro quelle dell'ordinamento).
I contraenti possono scegliere un contratto tipico, disciplinato in modo specifico dall'ordinamento, oppure un contratto atipico, cioè forgiato dalla prassi e non regolato in modo specifico dall'ordinamento.
I contratti tipici sono sia regolati dalle regole generali del contratto, sia quelle specifiche per il loro campo. In caso una regola generale andasse contro una specifica, prevale la generale.
Per i contratti atipici è invece molto importante stipulare un contratto scritto per definire le regole di comportamento.
Il codice tutela con delle NORME IMPERATIVE due gruppi di soggetti interessati nel contratto: il contratto della parte debole e la tutela della concorrenza.
Il contratto della parte debole.
Questa disciplina è stata costituita per difendere le parti deboli dagli abusi della parte più forte.
La protezione della parte debole avviene imponendo un contenuto necessario al contratto oppure facendo scattare l'invalidità laddove vi sia un abuso.
Queste parti deboli sono:
il lavoratore subordinato per cui si usa solitamente la strategia del contenuto minimo, come l'imposizione di un minimo salariale
il consumatore per cui si usa sia il controllo contenutistico impedendo l'uso di clausole vessatorie non approvate specificatamente e per iscritto dal consumatore; sia obblighi di tipo informativo cioè le clausole devono essere scritte in modo chiaro e comprensibile; sia il diritto di patimento che consiste nella possibilità del consumatore di pentirsi del suo acquisto entro un termine ragionevole, solitamente di 14 giorni e per vendite porta a porta; e anche il divieto di pratiche commerciali sleali cioè con il fine di influire il comportamento del consumatore.
l'imprenditore debole per cui si impone solitamente il divieto di dipendenza economica, cioè l'abuso della posizione dominante dell'impresa da cui dipende quella debole, e il divieto di pratiche commerciali sleali.
La tutela della concorrenza.
La disciplina di questa materia è stata istituita per evitare posizioni di abuso atte a formare un oligopolio che elimini la concorrenza indesiderata.
Per questa ragione le regole europee vietano gli accordi tra imprese che siano diretti a svantaggiare la concorrenza. Nel caso di accordi questi verranno giudicati nulli e scatteranno sanzioni pecuniarie.
Sono anche vietati gli abusi di posizione dominante rivolti a cacciare la concorrenza e le fusione di imprese con il solo scopo di eliminare la concorrenza.