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ARTT. 19-21 (ART.21 DIRITTO DI MANIFESTARE IL PROPRIO PENSIERO (COME SI…
ARTT. 19-21
ART.21
DIRITTO DI MANIFESTARE IL PROPRIO PENSIERO
MANIFESTARE
VUOL DIRE
RENDERE NOTO, FAR SAPERE AGLI ALTRI
COME
SI PUO' MANIFESTARE IL PROPRIO PENSIERO?
SCRITTURA
PAROLA
ALTRI MEZZI DI DIFFUSIONE
(elettronico, o attraverso la radiodiffusione sonora o televisiva)
NESSUNO
PUO'
CENSURARE LA STAMPA
SOLO L'AUTORITA' GIUDIZIARIA
PUO' CON
ATTO MOTIVATO
AUTORIZZARE IL
SEQUESTRO PREVENTIVO DELL'ARTICOLO
AD ESEMPIO NEI CASI DI
DELITTI
ART 19
DIRITTO DI PROFESSARE LA PROPRIA FEDE RELIGIOSA
L'ITALIA E' UNO STATO
LAICO
NON C'E' UNA RELIGIONE DU STATO
IN PRECEDENZA CON LO
STATUTO ALBERTINO
AVEVAMO UNO STATO DI TIPO
CONFESSIONALE
C'ERA UNA
RELIGIONE DI STATO
, QUELLA
CATTOLICA
ERA L'UNICA ESERCITABILE
QUESTO ARTICOLO
CONSENTE A TUTTI DI PROFESSARE IL PROPRIO CULTO
COME CONSEGUENZA
NELLE CLASSI E' POSSIBILE ESPORRE PIU' SIMBOLI RELIGIOSI
ART. 20 RIGUARDA GLI
ENTI ECCLESIASTICI
(RELIGIOSI)
GLI ENTI GESTISCONO I BENI RELIGIOSI
AFFERMA CHE: QUESTI
ENTI
HANNO
STESSI PRIVILEGI
E
STESSI OBBLIGHI
DEGLI
ALTRI ENTI ASSOCIATIVI