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il trasferimento dell'azienda (3) effetti/ conseguenze (p1)divieto di…
il trasferimento dell'azienda
(2)può riguardare
L'intera azienda
Una sola parte ( c.d ramo d'azienda)
a condizioni che
l'insieme di beni che sono trasferiti renda (possibile l'esercizio di una determinata attività d'impresa ) non necessariamente la stessa di colui che ha trasferito l'azienda
i beni esclusi dal trasferimento non alterino l'unità economica e funzionale di quella data azienda (es..,si esclude il brevetto industriale su cui basa l'attività d'impresa)
1) i beni sono trasferiti all'acquirente nella medesima condizione in cui si trovano presso il trasferente (proprietà,affitto,leasing)
3) effetti/ conseguenze
p1)divieto di concorrenza dell'alienante (Derogabile, se le parti sono d'accordo )
se l'azienda è commerciale
max 5 anni del trasferimento
dall'iniziare una nuova attività che possa sviare ("rubare")la clientela dall'azienda ceduta
è agricola
il divieto opera solo per le attività connesse
sempre che possa esserci sviamento della clientela
p2)successione nei contratti aziendali
se non è pattuito diversamente chi acquista l'azienda subentra automaticamente nei contratti precedentemente stipulati,salvo quelli a carattere personale
il 3 contraente può tuttavia recedere entro 3 messi dalla notizia del trasferimento,se sussiste una giusta causa, salvo la responsabilità dell'alienante
se non è pattuito diversamente chi acquista l'azienda subentra automaticamente nei contratti precedentemente stipulati,salvo quelli a carattere personale
non necessaria un 'esplicita manifestazione di volontà,in tal senso,nel contratto di trasferimento.Si produce anche se nulla a riguardo è stato previsto
per quelli a carattere personale è invece necessario che siamo espressamente menzionati nel contratto di trasferimento dell'azienda e che ci sia il consenso del terzo contraente (il c.d. ceduto) / es..,l'apertura di credito bancario
i crediti e i debiti aziendali
DEBITO
disciplina:il debitore (l'alienante)non è liberato se non c è il consenso del creditore
pertanto
l'acquirente risponderà in solido con l'alienante,se i creditori non hanno consentito alla sua liberazione,e solo per i debiti che risultano delle scritture contabili obbligatorie
es:l'imprenditore ha acquistato merci e non le ancora pagate
CREDITO
esempio: l'imprenditore ha venduto merci con pagamento differito che non gli sono ancora state pagate
disciplina: per rendere opponibile la cessione è sufficiente l'iscrizione del trasferimento dell'azienda nel registro delle imprese
Da tale momento il debitore (ceduto)si libera solamente se paga al nuovo acquisto (cessionario),fatta eccezione per l'ipotesi del pagamento eseguito in buona fede all'alienante (cedente)