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L'AZIENDA (SUCCESSIONI: effetto naturale del trasferimento d'…
L'AZIENDA
SUCCESSIONI: effetto naturale del trasferimento d'azienda è la successione dell'acquirente, nasce qui l'esigenza di preservare la continuità dei rapporti negoziali tramite i quali si esplica l'attività di impresa, quando questi siano ancora in corso da ambo le parti al momento del trasferimento
art. 2558cc prevede che l'acquirente non subentra nei contratti di carattere personale stipulati per l'esercizio di impresa , il passaggio richiede l'espressa previsione nel contratto di trasferimento e il consenso del contraente ceduto
i contratti non personali passano all'acquirente senza bisogno di pattuizione e senza bisogno di assenso del contraente ceduto, fatta salva la possibilità di recedere entro tre mesi con efficacia ex nunc, il contratto non permarrà in capo all'alienante che risponde del risarcimento del danno eventuale
CREDITI CEDUTI : ART. 2559 cc si discosta dalla disciplina degli artt. 1264 e 1265cc stabilendo che per rendere opponibile la cessione ai terzi non serve notificarlo al debitore ma è conseguenza dell'iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese. Il pagamento compiuto in buonafede dall'alienante è liberatorio anche se compiuto dopo l'iscrizione
DEBITI CEDUTI : art. 2560 cc liberazione del l'alienante presuppone il consenso da parte di ogni singolo creditore . Disposto anche accollo ex lege dei debiti che risultino dalle scritture contabili obbligatorie a carico dell'acuirente, duqnue la resp. è solidale fra lui e l'alienante
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NOZIONE: art. 2555cc definisce l'azienda come "complesso di beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa"
tale dettato valorizza l'uniterietà funzionale dei beni destinati all'esercizio dell'impresa, inducendo la dottrina a interrogarsi sulla natura giuridica dell'azienda
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è costituita da elementi tra loro eterogenei a cui è conferita una unitarietà di indirizzo ovvero la destinazione degli stessi all'esercizio di impresa, non importa che l'imprenditore ne sia proprietario o ne disponga in forza di altro titolo, ogni bene è aziendale purchè destinato all'attività d'impresa
dettato della norma comprende nel complesso dei beni non solo beni mobili, ma anche beni immobili, beni immateriali (es. brevetti e invenzioni) oppure i contratti che l'imprenditore ha stipulato per l'esercizio di impresa e le situazioni soggettive che ne derivano (debiti e crediti)
resta escluso il cd. avviamento , è un valore aggiunto dell'impresa che consiste nella capacità di attrarre clientela o generare reddito e si basa su un elemento oggettivo, conseguenza dell'organizzazione dei fattori di produzione; e una avviamento soggettivo, ossia le doti manageriali e gesitonali dell'imprenditore nell'organizzazz. dell'impresa
DIVIETO DI CONCORRENZA : art. 2557 impone per l'alienante di un'azienda il divieto per un periodo di 5 anni di porre in essere imprese che per oggetto, ubicazione o altre circostanze sia idoneo a sviare la clientela dell'azienda ceduta (applicato tanto alle imprese agricole quanto ai nudi proprietari o locatori)
tale divieto è imposto per tutelare il cd. avviamento che viene pagato dall'acquirente come valore aggiunto
d'altro canto si cerca di non ledere invece la libertà d'impresa dell'imprenditore, motivo per cui questa norma è derogabile o addirittura annullabile sulla base di un patto fra le parti, non è derogabile in peius per l'alienante, il limite del divieto max è di 5 anni
tale norma si estende non solo quando l'oggetto del trasferimento sia l'azienda ma anche quando questo sia il pacchetto di maggioranza delle quote o delle azioni della società, questo perché molto spesso questo divieto viene eluso attraverso imprese esercitatoe sotto nomi altrui o x mezzo di società di comodo
CIRCOLAZIONE D'AZIENDA: azienda può essere oggetto di atti di disposizione, il complesso di norme sulla circolazione attiene alla sua vendita ma anche all'usufrutto e all'affitto d'azienda
scopo è quello di non disperdere il valore dell'organizzazione dei fattori di produzione, motivo per cui l'azienda ai fini della circolazione non si identifica nel suo intero complesso ma può essere ristretto a un nucleo di attività
art. 2112,5 introduce il concetto di ramo di azienda " articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente al cessionario al momento del suo trasferimento"
art. 2556 prevede che il contratto di trasferimento, qualsiasi sia l'oggetto deve esser stipulato in forma di scrittura pubblica o pvt autenticata e iscritta a cura del notaio nel registro delle imprese
forma scritta a probationem, è ad validatem se il trasferimento ha ad oggetto invece singoli beni che compongono l'azienda