Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
SOCIETA' DI PERSONE (si articola in tre tipi : (SNC (società in nome…
SOCIETA' DI PERSONE
-
LA COSTITUZIONE
REQUISITI FORMALI : generalmente non sono stabiliti requisiti formali a pena di invalidità e anche quando il legislatore li richiede, la mancanza di questi non implica la nullità di società ma piuttosto la c.d irregolarità della società
a) la società semplice: art. 2251 cc "il contratto non è soggetto a forme speciali salve quelle richieste dalla natura dei beni conferiti,". Quindi il contratto può essere stipulato verbalmente o per iscritto, ma deve assumere una determinata forma solo quando è previsto un conferimento di determinati beni MA il mancato rispetto non implica l'invalidità salvo il caso in cui vi sia essenzialità del conferimento
REQUISITI DI CONTENUTO:
per le ss: non si prevedono requisiti particolari contenutistici, possono essere indicati anche solo i requisiti minimi essenziali cioè l'indicazione dei soci. la ragione sociale, la sede e l'oggetto (generalmente la ss può svolgere solo attività di impresa agricola)
per le snc o sas: il legislatore prevede che il contratto debba essere adottato con scrittura autenticata privata tramite la redazione dell'atto costitutivo (art. 2295 integrato per le sas dall'art. 2316 cc)
-
-
b) la ragione sociale (nelle snc deve contenere almeno un nome di socio e indicazione del rapporto sociale; nelle sas indicazione del nome di almeno uno degli accomandatari e denominazione della società in accomandita semplice
e) oggetto sociale, deve indicare i suoi settori specifici
-
-
-
-
-
LA PUBBLICITA'
SS: non era previsto alcun sistema pubblicitario, ma con la riforma della disciplina del registro delle imprese l'art. 7 comma 2 lett.a) dpr 581/1995 ha previsot l'iscrizione delle società semplici in una sezione speciale del registro delle imprese
SNC/SAS: è prevista l'iscrizione dell'atto costitutivo del registro delle imprese con la conseguente efficacia di pubblicità dichiarativa
se non se ne avvalgono si definiscono cd. società irregolari e subiscono l'applicazione della disciplina SS per i rapporti coi terzi salvo 3 eccezioni:
a) i soci delle snc e gli accomandatari delle sas rispondono illimitatamente e solidamente verso terzi per le obbligazioni sociali.
b) i soci che agiscono per la società si presume abbiano potere di rappresentanza con inopponibilità ai terzi di ogni limitazione
c) responsabilità limitata dei soci accomandanti che non abbiano partecipato alle operazioni sociali
-
OBBLIGHI DEI SOCI
CONFERIMENTI E CAPITALE
per i conferimenti, i soci "sono tenuti ad effettuare in favore della società conferimenti ai quali sono si obbligati con il contratto sociale " (art. 2253 cc) .
Nel silenzio del contratto la legge prevede in via generale che i soci siano comunque tenuti in parti eguali a conferire quanto necessario per il conseguimento dell'oggetto sociale
le entità conferibili non hanno limitazioni: è possibile accanto ai conferimenti in denaro anche conferimenti di beni, di crediti, d'opera e il conferimento della responsabilità illimitata del socio, ovvero del suo "nome" nella ragione sociale
-
il capitale non è menzionato espressamente come elemento del contratto di persone: in realtà sono i conferimenti dei soci indicati nell'atto costitutivo che rappresentano il capitale della società, vincolato a garanzia dei creditori e al servizio dell'attività sociale, non disponibile da parte dei soci se non nel rispetto delle norme citate.
per la snc e sas il cocetto di capitale sociale emerge dagli art. 2303 il quale "vieta la distribuzione di utili se si è verificata la perdita di capitale sociale e dall'art. 2306 in cui si regola la riduzione del capitale al fine di tutlare i creditori
-
-
-