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SOCIETA' DI PERSONE: organizzazione e scioglimento (L'…
SOCIETA' DI PERSONE:
organizzazione e scioglimento
L'amministrazione
art. 2257 cc "amministrazione disgiuntiva" :
l'amministrazione della società spetta a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.
(nella sas la norma va riferita ai soli soci accomandatari)
norma può essere derogata dalle parti che nel contratto sociale:
essi possono attribuire il potere di amministrare a taluni soci o concentrarlo nelle mani di uno solo tra loro
tale gestione può essere anche affidata a figure come
procuratori o insitori
, ma questo non fa perdere loro il potre-dovere di amministrare la societò poichè l'utilizzo di ausiliari è sempre espressione di una scelta gestoria
NB: nelle sas:
il potere di amministrare non spetta all'accomandante ma se questo compie atti di gestione, taluni non risultano nulli ma lo espongono a
responsabilità illimitata
per le obbligazioni sociali
gli è consentito agire
senza perdere il beneficio della responsabilità limitata
a)
per
compiere specifici atti sulla base di una procura speciale
per i singoli affari
b)
per
prestare la loro opera
sotto la direzione degli amministratori
c)
se l'atto costitutivo lo prevede, l'accomandante ha
poteri di autorizzazione o preventiva cnsultazione
per det. operazioni nonchè
poteri di ispezione e sorveglianza
non è escluso che il socio possa anche essere una
persona giuridica
il quale esprimerà la propria volontà tramite il proprio rappresentante legale (art. 111-duodecies disp. att.)
modelli di amministrazione
amministrazione disgiuntiva
: nel silenzio dell'atto costitutivo, il potere di amm. spetta a casciascun socio disgiuntamente, anche nel qual caso l'atto cost. attribuisca solo ad alcuni dei soci il potere di amministrare.
Dato che ogni socio può decidere e porre in essere atti di gestione, di pari passo gli altri
soci hanno un cd. potere di veto
, il quale deve essere esercitato prima del compimento dell'operazione e può riguardare una serie o una tipologia di operazioni . I soci decidono a maggioranza calcolata secondo la rispettiva quota di partecipazione degli utili
art. 37 dlg 5/2003
ha ammesso che per la società di persone, in caso di conflitto fra gli amministratori sulle scelte di gestione, è il contratto sociale a rimettere la decisione a un terzo arbitratore il quale non fa altro che scegliere, fra le posizioni di conflitto, quella che reputa più conveniente
amministrazione congiuntiva
art. 2258 cc
prevede che l'amministrazione possa spettare congiuntamente a più soci e in questo caso il
potere di gestione
deve essere esercitato in accordo fra i soci amministratori,
secondo le regole dell'unanimità
o secondo, per casi più o meno particolari, le
regole della maggioranza che è calcolata in proporzione alla rispettiva quota di partecipazione agli utili
Modalità di nomina
: la nomina ha base volontaria
a)
nomina nell'atto costitutivo
di conseguenza se la nomina dell'amministratore è stata effettuata nell'atto costitutivo
la revoca è possibile solo per giusta causa
b)con
atto separato
da parte dei soci
se la nomina è stata effettuata con atto separato, è
regolata dalle norme sul mandato
si discute se il rapporto di amministrazione abbia natura di mandato o di contratto: ebbene
esso integra gli estremi di un contratto (cd. contratto di amministrazione)
il quale ha una sua disciplina tipica benché possano applicarsi per analogia anche talune regole sul mandato
la rappresentanza