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CONTINUAZIONE SOCIETA' DI PERSONE (...LA RESPONSABILITA' (sappiamo…
CONTINUAZIONE SOCIETA' DI PERSONE
...LA RESPONSABILITA
'
sappiamo che quella dei soci è illimitata e solidale ma connotata dalla
cd. sussidiarietà
, infatti in forme diverse il socio può invocare il principio della
preventiva escussione del patrimonio sociale
A) nelle SS:
è il socio al quale il creditore sociale chiedei il pagamento che ha l'onere di indicare su quali dei beni egli può agevolmente soddisfarsi (anche in caso di società irregolari)
B) nelle SNC e nelle SAS: art. 2304 cc
prevede che è il creditore sociale che per potersi rivolgere al socio, deve prima dimostrare di aver preventivamente escusso il patrimonio sociale
la
prassi della preventiva escussione
rappresenta per i creditori un
limite al tempestivo soddisfacimento del credito,
prassi delle banche è richiedere anche i soci illimitatamente responsabili delle fideiussioni a garanzia dell'obbligo di rimborso della società
"responsabilità solidale":
significa che il creditore può rivolgersi a ciascun socio per ottenere il pagamento dell'intero credito vantato verso la società, salvo poi il diritto del singolo socio di potersi rivalere nei confronti degli altri
art. 2269cc
: il socio che entra a far parte di una società di persone r
isponde illimitatamente ne confronti dei terzi di tutte le obbligazioni sociali, anche di quelle sorte precedentemente al suo ingresso
il socio che esce
: resta responsabile nei confronti dei terzi delle obbligazioni sociali sorte o esistenti al momento dello scioglimento del rapporto
(art. 2290 cc)
, il quale x essere oppinibile ai terzi deve essere iscritto nel registro delle imprese o pubblicizzato con mezzi idonei ad assicurarne o dimostrarne l'effettiva conoscenza
il creditore particolare del socio:
non possono vantare diritti verso la società per il soddisfacimento del loro credito, motivo per cui
egli può agire solo sulla quota di partecipazione del socio nonché sugli utili maturati in suo favore
art. 2271 cc:
sancisce il
cd. divieto di compensazione,
per cui sotto il profilo giuridico, i beni della società non sono riconducibili a una comproprietà particolare fra soci
nelle SS)
il creditore ha il diritto di ottenere la liquidazione della quota del socio, entro tre mesi dalla domanda, salvo che non si deliberi lo scioglimento della società. Il creditore potrà soddisfarsi sulla somma dei beni che dopo il pagamento spettano al socio
nelle SNC e SAS)
vige il divieto di richiedere la liquidazione della quota del socio durante la vita della società
DIRITTO AGLI UTILI E PARTECIPAZIONE ALLE PERDITE
soci han diritto di partecipare agli utili generati dall'attività sociale e allo stesso modo di sopportarne le perdite.
la misura di tale partecipazione è liberamente determinata dal contratto sociale il quale può rimettere la determinazione a un terzo, l'arbitratore,
ex art. 2264cc
art. 2263cc
stabilisce che " le parti spettanti ai soci nei guadagni e nelle perdite si presumono proporzionali ai conferimenti. Nel silenzio del contratto l'ammontare è determinato dal giudice secondo equità
diritto agli util
i matura in capo ai soci quando viene approvato il rendiconto, nella snc e sas esso assume la veste di
vero e proprio bilancio di esercizio
se il contrato sociale non dispone diversamente: il diritto non è sub. ad alcuna decisione dei soci, per cui una volta che il rendiconto viene approvato e risultano utili, la società deve pagarli a coloro che sono titolari di un diritto di credito individuale. I soci possono decidere di mantenerli in società, se nel contratto lo prevede sarà necessario il consenso di tutti.
la volontà di autofinanziamento della società può anche essere desunta da comportamento concludente del socio
partecipazione alle perdite
: se la situazione patrimoniale della società è in perdita, e i soci sono chiamati a risponderne ai creditori, in base alla misura della partecipazione alle perdite il liquidatore può chiedere ai soci i versamenti necessari per il pagamento dei debiti sociali che residuino dopo la liquidaizone dell'attivo
divieto del patto leonino:
art. 2265
lo definisce come il patto con cui uno o + soci sono eslcusi da ogni partecipazione agli utili o alle perdite, è nullo qualora inserito in patti o clausole del contratto sociale