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Fatti e atti giuridici (I fatti giuridici sono quegli accadimenti naturali…
Fatti e atti giuridici
I fatti giuridici sono quegli accadimenti naturali o umani ai quali si ricollega degli effetti giuridici diventando rilevanti per l'ordinamento
atti giuridici
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Atti giuridici in senso stretto : sono quei comportamenti consapevoli e volontari cui effetti sono determinati dalla legge anche se non voluti
negozi giuridici: sono atti consapevoli e volontari le cui conseguenze giuridiche sono volute e determinate (c'è volontà del compimento dell'atto e della determinazione dei suoi effetti )
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Spazio e tempo hanno rilievo anche per il diritto, infatti il decorso di quest'ultimo per un determinato periodo può dare luogo:
- all'acquisto di un diritto (usucapione o prescrizione acquisitiva)
- all'estinzione di un diritto (prescrizione e decadenza )
Prescrizione
Definizione
perdita di un diritto soggettivo per effetto dell inerzia o del non uso da parte del titolare che si è protratto per un certo periodo di tempo determinato dalla legge
- fondamento della prescrizione si trova nell'esigenza di certezza dei rapporti giuridici adeguando la situazione di diritto a quella di fatto
inderogabilità
Visto che la prescrizione è un istituto di ordine pubblico la sua disciplina è inderogabile, quindi:
- è nullo ogni patto diretto a modificarla
- le parti non possono rinunciarvi
- la prescrizione non opera automaticamente il giudice non può rilevarla d’ufficio
Diritti sogg a prescr
Ogni diritto si estingue per prescrizione con esclusione dei diritti indisponibili (che rispondono a un inter generale). Sono imprescrittibili:
diritto di proprietà, di rivendica, di nullità di un atto, i diritti della personalità, di stato, la potestà
inizio e durata
La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, la durata è fissata dalla legge:
- P. ordinaria: sono 10 anni (20 suoi diritti reali su cosa altrui)
- P. brevi 5 anni (per azione di annullamento del contratto, risarcimento dei danni esclusione dei danni ai veicoli che è di 2 anni) 1 anno (contratto assicurazione, trasporto..)
- P. presuntive (il decorso del tempo determina per il debitore una presunzione di pagamento che lo libera dall'obbligazione)
Sei l’inerzia è giustificata si ha sospensione della prescrizione ma questi casi devono essere previsti espressamente dalla legge (es un militare richiamato al fronte)
Decadenza
Definizione
Perdita nella possibilità di esercitare un diritto per il mancato compimento di una determinata attività nel termine previsto, Non trova applicazione la sospensione e l'interruzione
- (perché la decadenza non dipende come la prescrizione, dal fatto soggettivo dell’inerzia del titolare, ma unicamente dal fatto oggettivo della mancanza di esercizio del diritto nel termine stabilito)
l'unico modo per evitare la decadenza è il compimento dell’atto previsto
Tipi
D.legale prevista dalla legge
- (opera in deroga al principio per cui nessun diritto sogg può essere sottoposto a limiti di tempo per tutelare un int. genrale)(es azione di disconoscimento entro 6 mesi dalla nascita)
D.negoziale per volontà privata
Pubblicità
La legge prescrive la pubblicità di alcuni fatti giuridici per soddisfare l'interesse generale in modo che siano conoscibili da chiunque
si distinguono 3 forme di pubblicità:
- pubblicità notizia: con lo scopo di rendere determinati fatti conoscibili tra cui omissione non incide sulla validità è sulla opponibilità ai terzi (es pubblicazioni matrimoniali)
- pubblicità dichiarativa con lo scopo di rendere opponibile ai terzi il fatto giuridico pubblicizzato, in sua mancanza l'atto resta valido tra le parti ma è inopponibile ai terzi (es trascrizione dei beni immobili)
- pubblicità costitutiva quando la pubblicità è un requisito necessario per la costituzione di un rapporto giuridico (es ipoteca)
opponibiltà a terzi È l'idoneità di un atto giuridico ad esprimere la sua efficacia anche nei confronti dei terzi e non solo delle parti.
Trascrizione: È un mezzo di pubblicità relativa agli immobili e i beni mobili registrati per assicurare la conoscibilità delle vicende relative a tali beni non costituisce un obbligo avendo natura dichiarativa bensì è per le parti stipulanti un semplice onere che se non espletato non vizio l'atto ma espone l'acquirente ha la possibilità di vedersi sottrarre quanto legittimamente acquistato