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APPALTO (divieto di interposizione (criteri dell'art. 1655 (il 1^ è…
APPALTO
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distacco del lavoratore dlgs 276/2003, art. 30 disciplina l'ipotesi in cui l'imprenditore nel proprio interesse decida temporaneamente di distaccare uno più lavoratori da destinare ad altro soggetto per l'esecuzione di una det. attività lavorativa
occorre il requisito dell'interesse del datore di lavoro e della temporaneità del distacco, l'interesse d'impresa si realizza automaticamente se in presenza di una rete d'impresa, per le stesse è anche concessa la codatorialità del medesimo lavoratore
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il distacco del lavoratore deve avvenire senza che vi sia un mutamento sostanziale delle condizioni di lavoro del lavoratore, nel rispetto dell'art. 2013 cc, per cui se il lav. viene spostato a una distanza di più di 50 km dlal'imrpesa d'origine, il distacco può avvenire solo col consenso di qesti, se no per comprovate ragioni tecniche organizzative e produttive o sostitutive
appalto viene definito art. 1655 cc come un contratto con cui si obbliga a fornire con l'organizzazione dei mezzi necessari e la gestione a proprio rischio l'opera e i servizi previsti
caratteristica fondante è la responsabilità solidale dell'appaltatore e appaltante o eventuali subappaltanti di corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di TFR, i contributi previdenziali e premi assicurativi
la resp. può essere fatta valere dal lavoratore o dall'ente previdenziale anche se entro il termine di decadenza di 2 anni
sono assogettati anche
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compensi e obblighi di natura previdenziale e assicurativa nei confronti dei lavoratoi con contratto di lavoro autonomo
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