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IL POSSESSO (art. 1153 regola del possesso vale titolo (regola volta a…
IL POSSESSO
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usucapione
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requisito fondamentale è che la cosa non sia stata acquistata in modo violento (malafede) o clandestinamente e che il possesso sia continuato e che non sia stato interrotto per atto del pr. o del terzo (interruzione cancella la rilevanza dell'usucpione, a differenza della sospensione che ne arresta provvisoriamente il decorso)
è una situazione di fatto che ex art. 1140 cc si definisce come una situazione giuridica di potere di fatto sulla cosa che si manifesta nell'esercizio della proprietà o altro diritto reale sulla cosa
1 ordine di effetto) sistema di protezione dello stato di fatto del possesso contro azioni turbative o moleste (c.d azioni possessorie)
2 ordine di effetto effetto) possibilità di trasformare il possesso senza titolo nella titolarità del diritto corrispondente (acquisto a titolo originario della pr, usucapione)
REQUISITI DEL POSSESSO
corpus possessionis: elemento oggettivo che consiste nella relazione materiale sulla cosa, ovvero nel potere di fatto su di essa
animus possidentis: elemento soggettivo o psicologico che si qualifica nella volontà di esercitare sulla cosa una signoria corrispondente alla proprietà o altro diritto reale Cass. n.8422/2003
DIRITTI E OBBLIGHI
obbligo di restituzione
buonafede: diritto di appropriazione dei frutti naturali e dei frutti civili percepiti fino al giorno della domanda di restituzione + diritto di richiedere in ogni caso le sese sostenute per la prosuzione e il raccolto dei frutti nonchè le spese straordinarie.
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diritto di ritenzione: art. 1153 diritto di ritenere la cosa finchè al possessore non gli vengano corrisposte le indenntià dovute
dv. DETENZIONE
art. 1140cc 2 comma " la cosa può essere posseduta direttamente o per mezzo di un'altra persona" introduce la differenza con la detenzione
quando il possesso sia mediato, il possessore non è in relazione diretta con la cosa, manca il corpus ma non l'animus possidentis
è detentore chiunque possegga la cosa esercitando un potere di fatto sulla stessa ma riconoscendo un diritto altrui
detenzione qualificata: quando il soggetto detiene la cosa nell'interesse proprio in virtù di un diritto personale( es. affittuario)
detenzione non qualificata: quando il soggetto detiene in nome e nell'interesse altrui (es. mandatario, depositario..)
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