L’attività svolta dalla società può essere di tipo commerciale. In caso di dissesto finanziario può essere soggetta al fallimento. Per il capitale sociale la legge non prevede un importo minimo. La società si costituisce con un atto che deve poi essere depositato per l’iscrizione nel registro delle imprese. In tale atto devono essere indicati tra l’altro: i dati anagrafici dei soci, la ragione sociale, cioè il nome dato alla società, la sede della società e le eventuali sedi secondarie, l’oggetto sociale, cioè il tipo di attività che si intende svolgere, i conferimenti dei soci, i nomi dei soci amministratori e dei soci che hanno la rappresentanza della società,la durata della società. La ragione sociale,cioè il nome che viene dato alla società,deve contenere le generalità di uno o più soci e l’indicazione S.n.c. Tale indicazione può essere omessa se si fa seguire al nome del socio la formula tradizionale ...& figli; ... & fratelli. Talvolta si usa anche la formula ...& c.,nella quale “c.”sta per compagni ed è un retaggio dei tempi in cui la società si chiamava compagnia.